CONVEGNO NAZIONALE ARAI – Roma, 29 Maggio 2025

L’ARAI (Associazione Nazionale Amministratori e Revisori Condominiali) è lieta di invitarvi al Convegno Nazionale 2025, che si terrà il giorno 29 Maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la splendida cornice del Grand Hotel del GianicoloVia delle Mura Gianicolensi, Roma.
L’evento, valido ai fini della formazione periodica obbligatoria D.M. 140/14 – 2025, sarà aperto a tutti gli Amministratori di Condominio. Un’occasione unica per approfondire le tematiche più attuali in materia condominiale con la partecipazione di illustri relatori di rilevanza nazionale

DOTT. ROBERTO TRIOLA – già Presidente della II Sezione della Corte di Cassazione

AVV. RODOLFO CUSANO – esperto in diritto condominiale

DOTT. GIUSEPPE LA SCALA – esperto in materia fiscale

Ad aprire i lavori saranno:

AVV. NICOLA SALZANO – Presidente Nazionale ARAI

DOTT. ALESSANDRO D’AGOSTINO – Vice Presidente Nazionale ARAI

La partecipazione è GRATUITA, previa registrazione.

Posti limitati: si consiglia l’iscrizione anticipata contattando la nostra Segreteria al numero 091 344 385 o inviando una mail a segreteria@arai.it.

Al termine dei lavori, sarà nostro piacere offrirvi un aperitivo nei meravigliosi giardini della struttura, occasione perfetta per condividere idee e conoscenze in un contesto informale e suggestivo.

Non mancate! Vi aspettiamo numerosi per un evento di alta formazione e confronto professionale

Visualizza la locandina dell’evento

Ripartizione delle Spese Condominiali: L’Accordo tra Acquirente e Venditore Deve Essere Specifico e Non una Clausola Generica

Nel contesto delle compravendite immobiliari, è prassi comune inserire nel contratto clausole relative alla ripartizione delle spese condominiali tra acquirente e venditore. Tuttavia, è fondamentale che tali accordi siano formulati in modo chiaro e specifico, evitando clausole generiche che potrebbero non avere efficacia giuridica.​

La Normativa di Riferimento

L’articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che l’acquirente di un’unità immobiliare è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dei contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente. Questo significa che, in assenza di un accordo specifico tra le parti, l’acquirente può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del venditore.​

L’Importanza di un Accordo Specifico

Per evitare malintesi e controversie, è essenziale che l’accordo tra acquirente e venditore sulla ripartizione delle spese condominiali sia dettagliato e preciso. Una clausola generica, spesso definita “clausola di stile”, che afferma semplicemente che le spese saranno a carico dell’acquirente o del venditore senza ulteriori dettagli, potrebbe non essere sufficiente a determinare le responsabilità delle parti.​

La Giurisprudenza in Materia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16321 del 4 agosto 2016, ha sottolineato l’importanza di una “diversa convenzione” tra le parti per derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali. Tale convenzione deve essere espressione di autonomia privata e non può essere semplicemente una clausola generica inserita nel contratto.

Inoltre, la Cassazione ha affermato che, in assenza di un accordo specifico, le spese condominiali deliberate prima della vendita dell’immobile sono a carico del venditore, anche se i lavori vengono eseguiti successivamente.

Conclusioni

Per garantire una corretta ripartizione delle spese condominiali e prevenire possibili contenziosi, è fondamentale che acquirente e venditore stipulino un accordo chiaro e dettagliato. Le clausole generiche o “di stile” non sono sufficienti a determinare le responsabilità delle parti e potrebbero non essere riconosciute legalmente. Pertanto, si consiglia di redigere accordi specifici, preferibilmente con l’assistenza di un professionista del settore legale o immobiliare.

Lo Stalking Condominiale: Quando il Vicinato Diventa un Incubo

Lo stalking condominiale è una forma di molestia reiterata e sistematica che si manifesta all’interno del contesto abitativo comune.

Le vittime possono essere altri condomini oppure lo stesso amministratore di condominio, oggetto di attacchi personali, diffamazione e minacce, che vanno ben oltre il legittimo diritto di critica.

Stalking tra condomini

Lo stalking tra condomini può esprimersi attraverso una varietà di comportamenti:

  • Pedinamenti o appostamenti nelle aree comuni.
  • Insulti ripetuti e aggressioni verbali.
  • Telefonate moleste, anche anonime.
  • Diffamazione mediante volantini, social o chat condominiali.
  • Atti vandalici o danneggiamenti alle proprietà.
  • Riprese audio-video non autorizzate.

Secondo l’art. 612-bis c.p., il reato di atti persecutori si configura quando tali condotte determinano nella vittima uno stato di grave ansia, timore per la propria incolumità o un cambiamento delle abitudini di vita.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 28340/2019: ha confermato l’arresto di un condomino per atti persecutori verso un vicino, sfociati in un contesto di tensione permanente all’interno del condominio.

Stalking condominiale contro l’amministratore

Anche l’amministratore di condominio può essere vittima di stalking da parte di singoli condomini, specie quando vi è un’escalation di conflittualità personale travestita da pretestuosa contestazione professionale.

Le condotte più frequenti includono:

  • Invio continuo di email o messaggi diffamatori.
  • Minacce personali e aggressioni verbali durante o dopo le assemblee.
  • Denunce infondate e reiterate agli organi giudiziari o tributari.
  • Diffusione di notizie false tra i condomini per screditarne l’immagine.
  • Comportamenti intimidatori, anche tramite social network o gruppi WhatsApp condominiali.

Queste condotte, se reiterate e riconducibili a un intento persecutorio, possono configurare il reato di stalking, con possibilità per l’amministratore di agire in sede penale e civile.

Tribunale di Napoli, Sent. 25.05.2022: ha riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori nei confronti di un amministratore sottoposto a sistematiche aggressioni verbali, mail diffamatorie e minacce da parte di un condomino, condannato anche al risarcimento del danno.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 21153/2019: ha ritenuto punibile il condomino che perseguitava l’amministratore con telefonate notturne, accuse infondate e appostamenti sotto casa, qualificando il comportamento come persecutorio ai sensi dell’art. 612-bis c.p.

Come Tutelarsi

Le vittime di stalking condominiale – siano esse condomini o amministratori – possono:

  1. Raccogliere prove: email, messaggi, registrazioni, testimonianze.
  2. Presentare querela presso le forze dell’ordine o la Procura.
  3. Richiedere l’ammonimento del Questore.
  4. Agire in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
  5. Chiedere l’adozione di provvedimenti urgenti (ex art. 700 c.p.c.) per inibire condotte moleste in attesa della decisione definitiva.

Risarcimento dei danni

Il risarcimento può comprendere:

  • Danno patrimoniale: spese legali, danni materiali.
  • Danno morale: sofferenze psichiche.
  • Danno all’immagine e professionale, in caso di amministratore ingiustamente diffamato.
  • Danno esistenziale: limitazioni alla libertà personale e alle normali attività quotidiane.

Conclusione

Lo stalking condominiale è una realtà sempre più diffusa, alimentata da tensioni interpersonali e da una distorta percezione del “diritto di critica”. Sia i condomini che gli amministratori devono essere consapevoli che certi comportamenti, se reiterati, travalicano la soglia della legittimità e integrano veri e propri illeciti penali.

È fondamentale, dunque, promuovere la cultura del rispetto e della mediazione, avvalendosi di strumenti giuridici e associativi per prevenire e contrastare questi fenomeni.