Corte di Cassazione Civile Sesta Sezione Sentenza n. 3636/2014
La Cassazione ha esaminato un caso relativo alle spese per la manutenzione e la riparazione degli edifici e, più nello specifico, i fatti di causa si riferivano ad una questione sollevata innanzi al giudice di pace di Napoli da due condomini nei confronti di un altro proprietario chiedendo “che fosse condannato a pagar loro la quota di spettanza di spese condominiali attinenti al corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra il Condominio ed una società cooperativa, rimasto inadempiuto e che aveva formato oggetto di un ricorso per ingiunzione da parte dell’appaltatrice nei confronti dell’ente di gestione, conclusosi con l’emissione di un decreto portante l’ingiunzione di quest’ultimo di pagare Euro 16.717,43; di seguito la Cooperativa aveva pignorato detto importo, corrispondente ai fitti delle attrici, facendoselo assegnare in sede di espropriazione“.
Ovviamente il condomino chiamato in causa si è costituito in giudizio sostenendo di non dover nulla per aver già corrisposto la quota di spettanza all’amministratore del Condominio.
La Suprema Corte, analizzando la questione, già rigettata nelle fasi precedenti dai giudici territoriali, ha affermato che “il principio sancente la divisibilità delle obbligazioni dei condomini nei confronti del terzo creditore, affermato da Sez. Un. n. 9148/2008, è perfettamente compatibile, con la ritenuta divergente soluzione portata da Sez. 2^ n. 21907/2011 – in cui si riaffermava la solidarietà tra comproprietari di un immobile sito in condominio, nei confronti dell’azione del Condominio stesso- dal momento che, come indicato nella parte motiva di quest’ultima decisione, la prima sentenza riguardava la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione – esaminata nella più recente decisione – relativa al se, nei confronti del Condominio, le obbligazioni relative agli oneri condominiali, in capo ai comproprietari di un immobile – considerato come unico ai fini delle carature millesimali -, ricadano o meno nella disciplina del debito ad attuazione solidale“;
Secondo gli ermellini, che alla fine hanno rigettato il ricorso, si deve in ogni caso considerare “che va affermato il principio secondo il quale, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini – attinenti alle parti comuni -, l’amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all’interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell’ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino“.