A più di due anni dalla compravendita i contributi si riscuotono dall’ex condomino senza ingiunzioni

Non è il nuovo proprietario dell’immobile a pagare se risulta trascorso oltre un biennio dall’ordinanza del giudice che dispose i lavori all’edificio. Solo azione ordinaria contro l’alienante. Cassazione Sent. 702/15

Il giudice dispone la realizzazione di lavori al lastrico solare dell’edificio, ma nel frattempo uno dei proprietari esclusivi vende la casa senza pagare la sua quota. Allora il condominio ottiene un decreto ingiuntivo contro il nuovo proprietario, che pure non paga perché la compravendita dell’appartamento è avvenuta oltre due anni dopo l’ordinanza del giudice che ha fatto sorgere l’obbligazione. La disposizione ex articolo 63, comma 2, disp. att. Cc è infatti da ritenersi norma speciale rispetto a quella ex articolo 1104 Cc in tema di comunione in generale. Risultato? Il condominio dovrà rivolgersi al vecchio proprietario per riscuotere i contributi proponendo un’azione ordinaria: non può infatti agire in via monitoria nei confronti di chi non è più condomino. È quanto emerge dalla Sentenza 702/15, pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione. Solidarietà esclusa Dovrà rassegnarsi, il condominio: ha sbagliato a rivolgersi al nuovo proprietario dell’immobile per ottenere il versamento dei contributi relativi a vecchi lavori. Rispetto all’ordinanza del giudice che dispone i lavori sulla sommità del fabbricato, l’ingiunto ha acquistato la casa ben oltre il termine biennale fissato ex articolo 63, comma 2, disp. att. Cc entro il quale il successore nei diritti del singolo proprietario esclusivo risponde in solido con il dante causa dei contributi non versati al condominio. Ipotesi irrealistica Inutile per l’ente di gestione eccepire che la limitazione di responsabilità non potrebbe riguardare i rapporti fra il condominio e il singolo proprietario esclusivo ma interesserebbe soltanto i rapporti fra acquirente e venditore. Il rinvio operato dall’articolo 1139 Cc alle norme sulla comunione in generale vale per espressa previsione della stessa disposizione soltanto per quanto non è espressamente previsto dalle norme sul condominio. Non è credibile che il legislatore abbia voluto rendere il cessionario responsabile in modo illimitato del pagamento dei contributi al condominio: in tal caso, infatti, non avrebbe ritenuto necessaria la previsione ex articolo 63, comma 2, disp. att. Cc, rendendola peraltro inderogabile al successivo articolo 73, ma avrebbe ritenuto sufficiente la disposizione ex articolo 1104 Cc. Non resta che pagare le spese e l’equivalente del contributo unificato già versato.

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