Il 2 ottobre 2015 il Tribunale di Milano ha ribadito il convincimento già emerso in altre occasioni e ha osservato che la nuova disciplina del condominio prevede «sostanzialmente la durata in carica dell’amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea medesima. Nel caso di specie un condomino aveva lamentato il fatto che, arrivati al compimento della prima annualità dell’incarico, il suo l’amministratore non avesse inserito l’argomento della nuova nomina dell’amministratore. La presa di posizione dei giudici milanesi è stata chiara e deriva dal principio già sopra ricordato: l’incarico dell’amministratore dura un anno e la prima volta si rinnova per altro anno senza che occorra passaggio assembleare. La tesi combacia perfettamente con il dettato del nuovo decimo comma dell’articolo 1129 del Codice civile, che ha previsto che essa abbia durata annuale come in precedenza, con la precisazione che l’incarico «si intende rinnovato per eguale durata» salva l’eventuale revoca ad opera dei condomini da assumere con la stessa maggioranza di legge prevista per la sua nomina. La disposizione, alquanto innovativa, ha suscitato vivace dibattito. Una prima tesi ha sostenuto che non ci sarebbe più bisogno di conferma specifica non solo allo scadere della prima annualità, ma neppure in seguito: il mandato si intenderebbe così rinnovato per l’anno successivo di anno in anno senza alcuna soluzione di continuità. Secondo tale opinione sarebbe venuto l’istituto della “prorogatio” dei poteri gestòri dell’amministratore. Non occorrerebbe la riconferma dell’amministratore, che rimarrebbe in carica sino a revoca, possibile in ogni tempo con la stessa maggioranza prevista per sua la nomina (voto favorevole dei condomini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio). La tesi prevalente in dottrina è però di avviso contrario. Molti commentatori hanno ritenuto che, fermo il rinnovo automatico dopo i primi dodici mesi, l’assemblea debba provvedere a confermare espressamente l’amministratore uscente, pena l’applicazione dell’istituto della “prorogatio” di chi non sia stato riconfermato o sia stato riconfermato in assenza del necessario quorum di legge. La tesi è stata condivisa dal Tribunale di Milano, che ha precisato come l’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblea successiva alla scadenza del primo anno di mandato dell’amministratore di condominio, della nomina di quest’ultimo, sia conforme alla nuova disciplina del condominio proprio sul presupposto di fatto che l’incarico si intende prorogato per l’esercizio successivo senza bisogno che intervenga una nuova votazione sul punto e salvo il sopraggiungere della revoca. Tale pronuncia è da salutare con favore in quanto chiarisce un aspetto che sinora era stato oggetto di discussione assai vivace.