Sono a carico del condominio le spese relative al rifacimento del piazzale di uso pubblico, non potendo gravare tale onere in misura preponderante sul proprietario dell’autorimessa, laddove il piazzale funge da copertura al locale sottostante. A stabilirlo è la Corte d’appello di Roma con la sentenza 1732/15, pubblicata dalla quarta sezione civile.
Con la pronuncia, il giudice capitolino respinge l’appello di un supercondominio che, con delibera assembleare, aveva stabilito che le spese di rifacimento del piazzale fossero poste a carico dei proprietari di un’autorimessa sottostante nella misura dei due terzi. Questi ultimi si opponevano alla decisione, ritenendo che l’accollo della spesa spettasse al supercondominio, non potendo addebitarsi loro la responsabilità, posto che la pavimentazione si usurava principalmente a causa del passaggio pubblico. L’appello del supercondominio non è fondato. Con la delibera impugnata, l’assemblea condominiale aveva ripartito la spesa per gli interventi ponendo nella misura dei due terzi la spesa cui dovevano provvedere gli appellati, ma la previsione è sbagliata perché destinata a distribuire gli oneri riguardanti i lastrici solari di uso esclusivo.
Il criterio non può applicarsi al caso in esame perché il piazzale che dà accesso al condominio è posto a livello stradale e, come da regolamento, è destinato al passaggio pubblico, quindi soggetto a un più rapido deterioramento rispetto al lastrico. La Corte romana ricorda che «qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale d’accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’articolo 1126 Cc, ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’articolo 1125 Cc, il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’articolo 1123, secondo comma, Cc». In questo caso, la manutenzione del piazzale, anche se lo stesso funge da copertura all’autorimessa, non può gravare sugli appellati in misura così preponderante. Pertanto, l’appello va respinto.