In base a quanto disposto dall’art. 1126 c.c. le spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare sono ripartite per un terzo a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo e per i restanti due terzi a carico di tutti i condomini dell’edificio, o della parte di questo, a cui il lastrico funge da copertura.
Relativamente al risarcimento dei danni provocati dall’infiltrazione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive” (Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18164).
Per mera completezza espositiva, si evidenzia però anche che secondo altro orientamento della Suprema Corte, la ripartizione secondo i canoni di cui all’art. 1126 c.c. si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario.
In tale ultima ipotesi, “ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ. , e non anche – sia pure in via concorrenziale – al condominio” (Cass. civ. Sez. II, 15-04-2010, n. 9084).
In conclusione si rileva, in via generale ed astratta, che qualora le infiltrazioni siano dovute a vetustà dell’opera, anche i relativi danni prodotti vanno ripartiti in base al disposto dell’art. 1126 c.c.