Adeguamento dell’ascensore in base ai millesimi solo con delibera unanime

In assenza di un regolamento contrattuale o di approvazione all’unanimità dell’assemblea condominiale niente ripartizione solo per millesimi per le spese effettuate per abbassare di un piano l’ascensore. Nel caso di specie va infatti applicato l’art. 1124 Cc «che addossa sia la manutenzione sia la sostituzione delle scale (e degli ascensori) già esistenti ai (soli) proprietari delle unità immobiliari cui gli stessi servono, con ripartizione delle relative spese, per la metà, in ragione del valore delle singole unità e, per la restante metà, in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano del suolo». È quanto emerge dalla sentenza 6782/2015 della quinta sezione civile del Tribunale di Roma che ha accolto l’istanza di un condomino tesa ad annullare la delibera assembleare che, con voto contrario dell’attore, ha approvato la ripartizione delle spese in millesimi di proprietà per i lavori eseguiti per abbassare di un piano l’ascensore condominiale regolarizzando in tal modo l’impianto già presente. La sentenza, facendo riferimento anche alla giurisprudenza di legittimità (2833/1999, 5479/1991) spiega anche che differentemente, se si fosse trattato di un nuovo impianto, quindi della realizzazione ex novo dell’ascensore, avrebbe trovato applicazione l’art. 1123 Cc relativo alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino). Non conta l’eventuale prassi condominiale, per quanto asseverata. Corretto quindi annullare la delibera assembleare impugnata dal condomino contrario alla ripartizione votata.

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.