L’ordine di demolizione scatta perché il manufatto realizzato sulla terrazza a meno di tre metri dal confine preclude l’esercizio della servitù a chi da tempo ha acquistato il relativo diritto
Va rimossa la tettoia in legno che impedisce al vicino l’esercizio della servitù di veduta. Infatti è l’art. 907 Cc a stabilire che «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905 Cc». A sottolinearlo è la sentenza 781/15 della seconda sezione civile della Corte d’appello di Palermo che ha rigettato il ricorso di un condomino condannato in primo grado a rimuovere il manufatto da lui collocato nella propria terrazza e che negava il diritto di veduta alla vicina del terzo piano che, non ottenendo nulla con le “buone” lo ha dovuto citare in giudizio. Spiega la Corte territoriale in merito al caso specifico che è proprio la norma a ricollegare il diritto di veduta alla distanza «tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la nuova costruzione sul fondo vicino». Proprio in tale ottica, quindi, il tribunale ha riconosciuto la sussistenza del diritto della donna riscontrando, alla luce della Ctu, che il ricorrente non aveva rispettato la prescritta distanza nell’installare la tettoia sul terrazzo e quindi negando il pieno diritto di veduta. Oltre alla Ctu anche la documentazione fotografica dimostrava che quanto accertato corrispondeva al vero. A nulla valgono le doglianze circa la costituzione della servitù di veduta della vicina che in origine non esisteva, quindi la realizzazione di una finestra prima inesistente, senza l’allegazione delle eventuali modifiche apportate allo stato dei luoghi. Pertanto il ricorso è da rigettare e la tettoia da eliminare.