L’Amministratore che non presenta il bilancio entro 6 mesi è soggetto a revoca.

Commette grave irregolarità nella gestione del condominio, l’amministratore che presenta il rendiconto della gestione oltre il termine di 180 giorni previsto dall’articolo 1130 n. 10 del Codice civile, anche se l’assemblea approva il bilancio.

Questo documento, inoltre, non può assumere carattere pluriennale ma deve riguardare singole annualità, dovendosi in caso contrario considerare nulla la delibera di approvazione di un unico rendiconto riguardante più annualità di gestione.

Questo, in sintesi, quanto stabilito dal Tribunale di Taranto, il 21 settembre 2015 , con un decreto reso in seguito alla presentazione di un ricorso per revoca giudiziale dell’amministratore condominiale.

Il caso 

L’amministratore di un condominio presentava all’assemblea oltre i termini stabiliti dalla legge, per la loro approvazione, i rendiconti di gestione di due annualità sotto forma di un unico documento cumulativo. In una prima circostanza i condòmini non si esprimevano sulla rendicontazione che, invece, veniva approvata successivamente alla proposizione del ricorso per la revoca dell’amministratore.

Il Tribunale di Taranto, quindi, ha stabilito che la condotta dell’amministratore raffigurasse un caso tipico di grave irregolarità nella gestione cui doveva seguire la revoca giudiziale, così come previsto dall’articolo 1129 del codice civile. Per l’ufficio giudiziario pugliese non ha alcun valore l’approvazione tardiva da parte dell’assemblea. Tale presa di posizione è motivata in base alla circostanza che il ricorso per la revoca può essere presentato da ciascun condòmino, singolarmente considerato, al di là dell’eventuale approvazione assembleare; approvazione che non fa venire meno la gravità della violazione nella tempistica di presentazione del rendiconto di gestione.

La sentenza 

In sostanza, per il tribunale jonico la mera violazione della tempistica inerente la presentazione del rendiconto, vale a dire centottanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento (così come previsto dal combinato disposto degli articoli 1129-1130 del Codice civile) è di per se sola circostanza utile a poter decretare la revoca giudiziale dell’incarico (in senso conforme anche il Tribunale di Udine con la sentenza del 25 marzo 2015).

I precedenti

Si tratta di una decisione che pare porsi in parziale contrasto con altra decisione di merito resa nel mese di maggio dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (decreto depositato il 28 maggio 2015). In quell’occasione il collegio giudicante ritenne che l’inosservanza di una delle disposizioni integranti gravi irregolarità – esemplificativamente elencate nell’articolo 1129, dodicesimo comma, del Codice civile – non comportasse l’automatica configurazione di un’ipotesi di revoca, a maggior ragione in presenza di un avallo di quella condotta da parte dell’assemblea. Motivo? Secondo quel tribunale il venir meno del rapporto di fiducia tra amministratore e condòmini dev’essere sempre oggetto di valutazione in concreto, così come concreto dev’essere il pregiudizio derivante dalla violazione d’una ipotesi esemplificativa di grave irregolarità.

Nel decreto reso il 21 settembre 2015, poi, il Tribunale di Taranto si è spinto oltre la mera questione dell’irregolarità per tardiva presentazione del rendiconto, affermando che configura un’ipotesi di nullità (e non di semplice annullabilità) della delibera l’approvazione di un rendiconto pluriennale in quanto contraria alla regola della necessaria annualità. Sul punto, tuttavia, è necessario svolgere alcune considerazioni. Sebbene sia innegabile la dimensione annuale dell’esercizio di gestione di un condominio, è altrettanto innegabile la continuità temporale della gestione economica. Per valutare l’illegittimità di un rendiconto pluriennale, quindi, sarebbe sempre necessario considerare la concreta composizione di questo documento contabile, che è formato da più documenti.

 

L’invalidità della delibera di approvazione dev’essere quindi sempre valutata in relazione alla concreta modalità di rendicontazione adottata dall’amministratore. Presentare un unico rendiconto che, tuttavia, al suo interno contenga ben distinte e separate le prospettazioni contabili degli anni cui si riferisce, è cosa differente dalla presentazione di un unicum indistinguibile.

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