Ecco alcune delle parti di una causa inscindibile, in cui i proprietari esclusivi hanno deciso di agire per invalidare la decisione sulle opere da realizzare nelle parti comuni, come per esempio la trasformazione in parcheggi di alcuni spazi dell’edificio.
Il caso
Quando, all’interno di un condominio, la controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti che intendono invalidare una delibera dell’assemblea riguardante l’esecuzione di opere su parti comuni dell’edifico finisce in appello, basta che vi ricorra anche un solo condomino, spetta al giudice territoriale, ai sensi dell’articolo 331 Cpc, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, essendo essi parti di una causa inscindibile.
La sentenza
Infatti “in tema di impugnazioni, il litisconsorzio processuale – che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale – ricorre allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio”. Lo ha sancito la sentenza 2859 del 12 febbraio 2016 della seconda sezione civile della Cassazione.
Precedenti
Recentemente, per esempio, La Suprema corte ha accolto il ricorso di un condominio per il quale la Corte d’appello di Cagliari aveva annullato una delibera relativa alla trasformazione in parcheggio dello spazio condominiale antistante l’ingresso delle cantine-garage di proprietà esclusiva di due condomini.
Proprio questi condomini hanno citato in giudizio il condominio in questione chiedendo che tale delibera fosse dichiarata nulla perché lesiva del loro diritto di proprietà oltre che adottata a maggioranza e non all’unanimità come invece avrebbe dovuto essere.
Il tribunale di Cagliari aveva però deciso di rigettare la domanda iniziale ritenendo comunque valido l’atto. Però uno dei due condomini dell’edifico ha deciso di rivolgersi alla Corte d’appello che comunque non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro. Per questo motivo la sentenza va annullata e rinviata ad altra sezione della stessa Corte d’appello che adesso dovrà provvedere ad integrare il contraddittorio come la norma prevede.