Se l’amministratore non diffida il comproprietario, il decreto ingiuntivo è nullo!

Se l’amministratore non diffida il comproprietario dell’appartamento al quale di riferiscono gli oneri da pagare, il decreto ingiuntivo è nullo. Questo è quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Taranto con la sentenza dell’1 marzo 2016.
Ne ha richiesto l’intervento il comproprietario di un’unità immobiliare, che precedentemente era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo emesso per quote e competenze condominiali non versate. Questi si è opposto precisando che: “l’atto non era stato preceduto da alcuna intimazione e messa in mora. A mancare, dunque, una formale diffida di pagamento. Circostanza, questa, che, peraltro, rendeva inopportuno il conteggio, in ingiunzione, delle spese e competenze di precetto. Non solo. Inesigibile, secondo la difesa, era anche l’importo preteso a titolo di spese di recupero insoluti, laddove – come ben puntualizza la Cassazione, con pronuncia 15718/2001 – «qualora all’attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti né tantomeno essere inseriti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della sorte capitale». Ancora, andava considerato il fatto che l’opponente era comproprietario, insieme ad altri eredi, dell’unità immobiliare in questione, motivo per cui era da ritenersi quanto meno avventata un’azione giudiziale avviata senza un preliminare accertamento dell’interessamento degli altri partecipanti al pagamento delle quote richieste“.

Il decreto ingiuntivo è nullo se il comproprietario non viene diffidato

Il Giudice di Pace, che abbraccia in pieno questa tesi, ha pertanto deciso di accogliere l’opposizione al precetto con annesso decreto Ingiuntivo. “Intanto, spiega, il decreto non può essere confermato perché emesso da soggetto irregolarmente costituito contro l’odierno opponente, vista l’irregolarità della costituzione del condominio avvenuta tramite un avvocato diverso da quello munito del mandato a difendere il condominio stesso. In secondo luogo, non essendo l’opponente proprietario esclusivo del bene cui si riferiscono le spese reclamate, il condominio avrebbe dovuto fornire la prova documentale – non essendo ammessa, in tale evenienza, quella per testi – di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprietari dell’unità immobiliare. Ciò, prima di chiedere il decreto ingiuntivo e notificare il precetto ad uno solo degli intestatari. Del resto, non si sarebbe neppure trattato di un’incombenza particolarmente complicata, bastando all’amministratore una semplice visura degli atti catastali per acquisire le intestazioni delle varie unità. Adempimento, che gli avrebbe evitato di «produrre atti del tutto annullabili». Per agire coattivamente, allora, era imprescindibile attingere elementi certi dagli atti catastali o di proprietà dei condomini, che è opportuno se non obbligatorio tenere sempre aggiornati tramite l’anagrafe condominiale. Di qui, la revoca, per irregolarità, del decreto ingiuntivo emesso dal condominio senza una previa diffida stragiudiziale“.

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