Va rimosso il tubo di scarico delle acque scure posto su un pluviale esterno che altera l’originaria destinazione del bene comune e che può dar luogo a eventi pregiudizievoli. Lo ha sancito l’ordinanza 17992 del 14 settembre 2016 della sesta sezione civile della Cassazione.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso di alcuni condomini condannati in sede di merito, su richiesta di un altro residente, alla rimozione dell’innesto di un tubo di scarico di acque luride su un pluviale esterno, prima destinato al solo scolo delle acque meteoriche. Un’opera, quella così modificata, sicuramente contraria al contenuto dell’articolo 1102 Cc. Non solo vi è stata l’alterazione di un bene comune, limitato, sin dalla realizzazione dello stabile, allo scolo delle sole acque bianche, ma si è creata la possibilità di nuovi eventi pregiudizievoli che potrebbero essere causati dall’intasamento del pluviale e dalla conseguente fuoriuscita dei liquami in esso contenuti. L’uso diverso del discendente porta all’aumento dei fattori di rischio. Quindi, come evidenziato già dalla Corte d’appello, «la valutazione comparativa di maggiore pregiudizievolezza dell’opera realizzata ha trovato fondamento nella possibilità del danno, occasionata dall’alterazione dell’originaria destinazione della conduttura». Il tubo va sicuramente rimosso.