L’utilizzo del viale condominiale da parte dei condòmini, ma anche dei terzi, non risulta affatto imprevedibile od eccezionale, gli stessi, pertanto, non possono non fare affidamento circa la transitabilità e la sicurezza dell’anzidetto camminamento in assenza di limitazioni di transito, o segnali di pericolo, che avvisano della pavimentazione scivolosa. In tali condizioni, nondimeno, non risulta possibile neppure ipotizzare la concorrente, o esclusiva, responsabilità del terzo, atteso l’intrinseco stato di pericolosità in cui versa il viale, altrimenti sicuro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25483 pubblicata in data 13 dicembre 2016.
Il familiare di un condomino conveniva in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta sul vialetto di accesso allo stabile in condominio, reso viscido dalla formazione di muschio creatosi per la presenza di alcune piante in vasi posti al lato del vialetto.
In primo, ma anche in secondo grado, il condominio veniva condannato al risarcimento del danno essendo stati accertati i presupposti di cui all’art. 2051 Cc, tanto perché, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, veniva evidenziata l’intrinseca pericolosità della cosa in dipendenza di formazioni muschiose sull’intero viale e, di converso, l’assenza di elementi tali da far ritenere una qualche (co)responsabilità nel sinistro da parte del danneggiato.
Propone ricorso per cassazione il condominio, che affida lo stesso a tre motivi implicanti vizi per errori di diritto e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, quest’ultimo teso a dimostrare che: «a) non tutto il vialetto era coperto dal muschio b) il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto» e, conseguentemente, la condotta colposa del danneggiato nonché l’omesso avvertimento da parte del condomino familiare della vittima.
Premette la Suprema Corte, richiamando i noti principi giurisprudenziali, che la responsabilità per cose in custodia, ex art. 2051 Cc, impone all’attore l’onere di fornire la prova «del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa», viceversa, il convenuto, nel caso di specie il condominio, è tenuto a provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità.
In altri termini, il condominio, per andare esente dalla responsabilità tipica del custode, deve dimostrare il caso fortuito o l’evento eccezionale ovvero la responsabilità concorrente o esclusiva del danneggiato che, nel primo caso, imporrebbe una riduzione del risarcimento.
A tale riguardo, una volta tenuto conto del fatto che l’utilizzo da parte dei condòmini, o di loro familiari, del viale di accesso allo stabile condominiale appare circostanza assolutamente normale e, quindi, di certo un evento niente affatto imprevedibile o eccezionale, gli stessi «non possono che fare affidamento sulla sicurezza dello stesso in assenza di specifiche limitazioni di transito o segnalazioni di pericolo od altri presidi diretti a limitarne l’uso dall’altro difetta la prova di quale fosse la effettiva dimensione della copertura muschiosa che rendeva viscido il vialetto; neppure è ipotizzabile il “fatto del terzo” così come prospettato dal ricorrente, in quanto, indipendentemente dal rinvenimento del fondamento giuridico dell’obbligo di preventiva informazione circa le condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, è appena il caso di osservare come la condotta omissiva viene a collocarsi al di fuori della fattispecie illecita individuata dalla norma dell’art. 2051 c.c., nella quale il fatto del terzo -sempre che imprevedibile ed eccezionale- produce invece direttamente la pericolosità della res (altrimenti inerte) ipotesi che non ricorre nella specie».
La Corte, infine, prima di respingere il ricorso, non manca di sottolineare come nella vicenda giudiziaria non è stata posta all’attenzione dei giudici di merito – evenienza che precluderebbe qualsiasi statuizione sul punto da parte del Giudice di legittimità – una diversa e importante questione, quella relativa alla visibilità del pericolo.
In tali casi, infatti, allorquando il pericolo risulta visibile con l’ordinaria diligenza, l’utente, nell’usufruire del bene in custodia, deve prestare quel minimo di attenzione necessaria ad evitare il danno, in mancanza, il risarcimento potrebbe venire parzialmente o totalmente escluso in virtù del “fatto del terzo”.