Anche l’amministratore, seppur non revocato dall’Assemblea, è libero di lasciare l’incarico in qualsiasi momento e senza preavviso, presentando le dimissioni. L’articolo 1722 prevede che il mandato possa estinguersi anche «per rinunzia del mandatario», che rimane in carica ad interim fino alla nomina del sostituto. In questi casi, in assenza di una giusta causa, venendo meno il rapporto di mandato, non è da escludere che l’amministratore dimissionario possa essere tenuto a risarcire il danno al condominio. L’iter per le dimissioni prevede che il professionista comunichi la decisione, per iscritto, a tutti i condomini e successivamente convochi l’assemblea, inserendo come punto all’ordine del giorno, oltre alle dimissioni, la nomina del nuovo amministratore. Se l’assemblea non riesce a raggiungere il quorum per la nomina del successore, come stabilito dall’articolo 1129, primo comma, del Codice civile, lo stesso professionista dimissionario può ricorrere all’autorità giudiziaria e chiedere la nomina giudiziale del nuovo amministratore.