Legittimato l’amministratore di uno degli enti di gestione che agisce nei confronti dell’altro per la ripetizione delle spese inerenti la vasca delle acque reflue: attendibile la ripartizione della delibera
Con la prova delle fatture il supercondominio riesce a ottenere dal condominio la restituzione delle somme anticipate per interventi sul bene comune. Sussiste, infatti, la legittimazione dell’amministratore di uno dei condominii che agisce nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso delle spese anticipate per la manutenzione e la conservazione della vasca di acque reflue.
Lo ha stabilito il tribunale di Roma con la sentenza 6687/17, depositata dalla quinta sezione civile. Il giudice accoglie la domanda dell’amministratore del condominio che citava in giudizio un altro condominio per sentirlo condannare al rimborso delle spese anticipate di manutenzione di una vasca di raccolta e canalizzazione di acque reflue. Il convenuto non provvedeva al rimborso e veniva citato in giudizio. Nel merito, l’istanza merita ingresso. La parte convenuta non contesta la qualità del bene comune dell’impianto di raccolta delle acque reflue, ma si limita a dedurre che la somma richiesta non è stata approvata in sede di assemblea e che le spese sostenute per la manutenzione non sono state correttamente documentate. Ma, come si evince dalla documentazione agli atti, le somme anticipate e richieste dagli altri condominii comproprietari dell’impianto sono state quantificate sulla base di una ripartizione «pienamente attendibile», regolarmente adottato con delibera. Il collegio ritiene che dall’analisi delle fatture depositate è possibile determinare in più di 3 mila euro le somme anticipate per conto del convenuto. Per gli ulteriori esborsi legali e tecnici, invece, le somme non risultano documentate a sufficienza, il che rende impossibile la restituzione. Il collegio accoglie in parte l’istanza del supercondominio.