Approvazione del rendiconto di gestione dell’amministratore – Liberazione degli amministratori dalle responsabilità incorse nella gestione sociale

Tribunale di Roma sentenza 8457, sezione Quinta Civile del 28-04-2017

L’approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto di gestione non ha l’effetto di rendere ormai non più contestabili i dati ivi registrati, dovendo al contrario osservarsi che, ai sensi dell’art. 2434 cod. civ., l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori dalle responsabilità incorse nella gestione sociale e che tale disposizione, dettata in materia di società di capitali, esprime una regola di valenza generale, applicabile anche con riguardo all’amministrazione del Condominio.

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