Il Regolamento contrattuale può vietare il distacco dall’impianto centralizzato

Tribunale di Roma – sentenza 2272 del 07-02-2017
Il regolamento condominiale di natura contrattuale che, mentre non può derogare alle disposizioni richiamate dall’articolo 1138 ultimo comma Cc e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare alle disposizioni legali non dichiarate inderogabili: ne consegue che mentre esso non può consentire la rinuncia all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento laddove sia mirata all’esonero dall’obbligo del contributo per le spese di conservazione e manutenzione di detto impianto, ben può invece vietare la rinuncia all’uso ossia il distacco dell’impianto del singolo condomino da quello centralizzato, non essendo tale divieto in contrasto, anzi in sintonia, con la disciplina legale dell’uso della cosa comune, ancorché derogabile.

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.