Trasformare l’affaccio occasionale in terrazzo non costituisce aggravamento della servitù di veduta

Bocciato il ricorso di due fratelli, proprietari di un immobile: va esclusa la rimozione delle opere eseguite sulla copertura in lamiera perché integrano solo una forma più comoda di fruizione

Non costituisce aggravamento della servitù di veduta la trasformazione di un precedente affaccio occasionale (copertura in lamiera) in un terrazzo. Lo sancisce la Cassazione con l’ordinanza 27909/17, pubblicata dalla seconda sezione civile.
Nulla da fare per i proprietari di un immobile che citavano in giudizio i vicini per sentirli condannare all’eliminazione di vedute ai loro danni. Nello specifico, i ricorrenti lamentavano che i convenuti, dopo aver acquistato un’unità immobiliare, creavano delle servitù sulla loro proprietà, trasformando una copertura in lamiera in un terrazzo che significava, secondo la loro versione, godere di un’ulteriore veduta e affaccio. In secondo grado, il giudice rigetta l’appello perché nessuna estensione e ampliamento della servitù sussisteva, dunque, non si era concretizzato alcun aggravamento. La sentenza della Corte territoriale è esente da censure in quanto il giudice ha correttamente applicato, al caso di specie, i principi di diritto affermati in materia. La Cassazione ricorda, a questo proposito, che «la possibilità di restare in maniera più comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitù di veduta». Più di recente, con la sentenza n. 11938/202, è stato affermato dalla stessa Corte suprema che «non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’articolo 1067 Cc, la trasformazione di un precedente affaccio occasionale». Ai principi si è allineato il giudice del merito. Le motivazioni inducono il collegio al rigetto del ricorso dei proprietari.

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