Un condomino, in qualità di proprietario di un appartamento sito nello stabile condominiale ha convenuto in giudizio lo stesso Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, impugnando, ex art. 1137 c.c., la delibera assunta dall’assemblea condominiale il 16.10.2016.
L’attore deduceva la nullità o annullabilità della suddetta deliberazione per omessa trasmissione al medesimo dell’avviso di convocazione relativo all’adunanza condominiale, in violazione dell’art. 1136, comma 6 c.c., avendo egli avuto conoscenza soltanto del verbale della medesima deliberazione soltanto attraverso la ricezione, in data 24.10.2016, del verbale assembleare pervenutogli a mezzo raccomandata A/R. Concludeva affinché la deliberazione impugnata venisse dichiarata nulla o annullata.
Costituendosi in giudizio, il condominio, attraverso l’amministratore, ha evidenziato di aver comunque dato comunicazione all’attore, tramite PEC – secondo prassi concordata dai condomini (incluso il condomino) – dell’avviso di convocazione relativo alla riunione assembleare in occasione della quale era stata assunta la deliberazione impugnata.
Per il corretto utilizzo della posta elettronica certificata da parte dell’amministratore è fondamentale la “certificazione” dell’invio e della ricezione, in quanto l’invio della pec implica la ricezione di due messaggi, e cioè una “ricevuta di accettazione” ed una “ricevuta di avvenuta consegna”.
In sostanza, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna si perfeziona la notifica.