Non è tenuto a pagare le spese di adeguamento dei garages il condòmino che non possiede box, né ha una servitù di passaggio nella rampa d’accesso. La Corte di cassazione, con la sentenza 17268, respinge il ricorso del condominio che reclamava il pagamento della rata relativa ai lavori di ristrutturazione. All’altezza dei piani in cui erano situati i posti macchina c’erano anche degli spazi comuni: le sale di ritrovo e il locale destinato alle riunioni dell’assemblea. Inoltre, il regolamento interno prevedeva che anche i non proprietari del posto auto potessero accedere all’autorimessa. Il tutto faceva scattare, secondo il condominio, un dovere di partecipare, in proporzione ai millesimi, alla manutenzione degli spazi. Per la Cassazione però così non è: mancava la prova che il condominio usufruisse della servitù. Inoltre, precisano i giudici, devono essere considerate nulle le delibere relative alla ripartizione delle spese adottate modificando i criteri stabiliti dalla legge, o in via convenzionale da tutti i condomini