Ripetitore su lastrico solare: unanimità per installarlo solo se contratto è ultranovennale

Se l’installazione è frutto di una concessione a effetti obbligatori, ricorre lo schema negoziale del contratto atipico di concessione ad edificare (Cass., SS.UU., sentenza 8434/2020)

Se l’installazione è frutto di una concessione ad effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è un contratto atipico di concessione ad edificare, assimilabile alla locazione e soggetto, ove non espressamente previsto, alla relativa disciplina.

Con la sentenza n. 8434 del 30 aprile scorso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si interrogano sulla qualificazione e sulla conseguente disciplina applicabile al contratto con cui un condominio concede ad un terzo, a titolo oneroso, il godimento del lastrico solare di proprietà comune per installarvi un ripetitore di segnale.

Dopo una lunga ma interessante analisi la Corte conclude che il progetto negoziale in esame può perseguirsi attraverso due schemi alternativi: ad effetti reali (contratto costitutivo del diritto di superficie) ed obbligatori (concessione ad aedificandum), entrambi idonei ad impedire l’accessione.

Nel primo caso occorre l’approvazione dei condomini all’unanimità, nel secondo – contratto atipico ascrivibile alla disciplina della locazione e ravvisabile, secondo la Corte, nel caso di specie – è sufficiente la maggioranza dei condomini purchè l’accordo non abbia durata ultranovennale.

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