Il credito che il Condominio vanta nei confronti dei condomini è soggetto a prescrizione, come qualsiasi altro credito. In materia, occorre distinguere la tipologia di spesa condominiale, infatti, il termine muta a seconda che si tratti di oneri periodici (come quelli ordinari) o non periodici (come quelli straordinari). La prescrizione è di:
• 5 anni nel caso di spese periodiche di gestione ordinaria (art. 2948 c. 1 n. 4 c.c.);
• 10 anni per le spese non periodiche, come quelle straordinarie (art. 2946 c.c.).
La decorrenza della prescrizione in relazione alle spese periodiche è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto (Cass. 4489/2014; Cass. 12596/2002). Tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino. Sul punto, si segnala che la giurisprudenza precedente riteneva che l’obbligo di pagamento in capo al condomino (e, conseguentemente, la prescrizione) sorgesse con la mera delibera di approvazione del rendiconto, senza necessità dello stato di riparto
Il termine prescrizionale può essere interrotto (art. 2943 c.c.).
Cosa significa?
Dal momento dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo. Le cause interruttive della prescrizione possono consistere in una costituzione in mora (ad esempio, il sollecito di pagamento dell’amministratore) o la notifica di un atto giudiziario (come il decreto ingiuntivo).