RIFORMA CARTABIA novità in materia condominiale

Il nuovo articolo 5 ter

Il Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149 pubblicato nella G.U. del 17/10/2022 (c.d. Riforma Cartabia) prevede una nuova norma (l’articolo 5-ter che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2023) volta a regolare la legittimazione dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione.
Secondo il nuovo art 5 bis Dlgs. n. 28/2010 l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile.
In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. Il preesistente articolo 71-quater è stato modificato con l’abrogazione dei commi secondo, quarto, quinto e sesto.
Il terzo comma è stato invece modificato nel seguente modo: al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter Dlgs. n. 28/2010. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, mentre le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Quindi L’amministratore – in base alla nuova norma – potrà partecipare alla mediazione anche in assenza di delibera dell’assemblea, la quale verrà interpellata soltanto ed eventualmente in un secondo momento, nel caso in cui emergano un accordo di conciliazione o una proposta conciliativa del mediatore
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