Quando un condomino può rifiutarsi di pagare le spese?

Secondo la legge, le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i condòmini, anche per coloro che hanno espresso voto contrario. Ma non solo, le deliberazioni continuano a rimanere efficaci anche se sono state impugnate dai proprietari assenti, dissenzienti o astenuti, a meno che il giudice non abbia espressamente emanato un provvedimento di sospensione. Alla luce di queste premesse, che succede se un condomino non vuole partecipare a una spesa straordinaria deliberata dall’assemblea?

Ci sono casi in cui il singolo condomino può rifiutarsi legittimamente di partecipare alle spese. Vediamo quali sono:

Delibera nulla

La prima ipotesi è quella della delibera nulla, la quale è sempre totalmente priva di effetti sin dal giorno della sua emanazione, senza che intervenga un giudice ad accertarne l’invalidità. La deliberazione è nulla quando è priva dei suoi elementi essenziali, oppure quando il suo oggetto è illecito o impossibile. Si pensi, ad esempio, a una decisione assunta al di fuori dell’assemblea oppure solo oralmente: in casi del genere il condomino non potrebbe mai essere obbligato a partecipare alla spesa deliberata.

Condominio parziale

Secondo la legge, quando il condominio è costituito da più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Si tratta dell’ipotesi del cosiddetto “condominio parziale”, che ricorre tutte le volte in cui tutte l’edificio risulti, per caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. Ebbene, in un condominio parziale ogni gruppo di condòmini paga le spese relative al proprio fabbricato, ripartite secondo il criterio ordinario del valore della proprietà. Ciò vale tanto per le spese ordinarie che per quelle straordinarie. Ad esempio, i condòmini che vivono nella “scala A” pagheranno le spese relative al proprio ascensore, nulla potendo pretendere da coloro che, invece, vivono nella “scala B”.

Innovazioni gravose o voluttuarie

Infine, con specifico riferimento alle innovazioni, cioè ai lavori che comportano una modifica sostanziale del bene comune tanto da mutarne la destinazione (si pensi alla trasformazione del giardino in parcheggio), la legge stabilisce che i condòmini non interessati possono rifiutarsi legittimamente di contribuire alle spese, purché l’opera:

  • comporti una spesa molto gravosa oppure abbia carattere voluttuario (cioè, non necessario);
  • consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata.

Al ricorrere di queste condizioni, il condomino che non vuole sostenere la spesa può decidere di non prenderne parte, a patto però che non si avvantaggi dell’opera stessa.

Ad esempio, il condomino che non è interessato alla trasformazione del piazzale antistante al condominio in un parco dotato di piscina, potrà sottrarsi all’esborso purché però non acceda alla nuova opera.

In sintesi, un condomino può validamente rifiutare di contribuire alla spesa straordinaria deliberata dall’assemblea in tre occasioni, e cioè quando: la delibera è nulla, i lavori riguardano beni destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato (cosiddetto condominio parziale) o si tratta di innovazioni gravose o voluttuarie.

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