Posti auto nel cortile condominiale: l’assegnazione esclusiva da parte dell’assemblea è valida?

La questione dell’assegnazione di posti auto all’interno del cortile condominiale rappresenta un tema delicato, specialmente quando lo spazio comune non è sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i condomini. Secondo la giurisprudenza e la normativa vigente, l’assegnazione deve rispettare il diritto di tutti i comproprietari all’uso paritario del bene comune, evitando limitazioni ingiustificate.

Il quadro normativo: cosa prevede la legge?

L’art. 1117 c.c. definisce il cortile come bene comune destinato all’uso collettivo, salvo diversa indicazione nei titoli. La gestione di tale bene è disciplinata dal principio dell’uso paritario stabilito dall’art. 1102 c.c., il quale consente a ciascun condomino di utilizzare la cosa comune senza alterarne la destinazione né impedire l’altrui pari utilizzo.

L’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1136 c.c., può regolamentare l’uso delle aree comuni al fine di garantire un godimento ordinato e razionale degli spazi, ma con limiti precisi. Non può infatti decidere di assegnare in modo esclusivo e a tempo indeterminato i posti auto a singoli condomini, salvo che vi sia l’unanimità dei consensi.

Delibere organizzative vs assegnazioni esclusive

Le delibere che disciplinano il parcheggio possono avere un valore organizzativo, prevedendo, ad esempio:

  • La turnazione dei posti auto per garantire un’equa distribuzione.
  • Regole per un uso ordinato e temporaneo degli spazi.

Questo tipo di decisioni rientra nelle facoltà dell’assemblea, purché approvate con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c., e rispettino il principio di pari godimento (Cass. n. 6573/2015).

Diversamente, una delibera che assegni posti auto fissi e in via esclusiva a determinati condomini costituisce una limitazione del diritto degli altri partecipanti. Tale decisione, qualificabile come innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 2, c.c., è nulla e può essere impugnata da qualsiasi condomino.

Giurisprudenza consolidata: l’assegnazione esclusiva è vietata

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’assegnazione nominativa ed esclusiva di posti auto nel cortile comune, senza il consenso unanime dei condomini, non è valida (Cass. n. 9069/2022). Tale assegnazione trasformerebbe l’originaria destinazione del bene comune, sottraendo il diritto di godimento agli altri comproprietari.

Tra i precedenti più rilevanti:

  • Cass. n. 11034/2016: l’assegnazione esclusiva è una limitazione illegittima che compromette l’uso del bene comune.
  • Cass. n. 12485/2012: le delibere che attribuiscono diritti esclusivi su parti comuni senza unanimità sono radicalmente nulle.

Regolamenti condominiali e volontà unanime

Solo un regolamento contrattuale, approvato con il consenso unanime dei condomini o predisposto dall’originario costruttore, può prevedere l’assegnazione di posti auto in via esclusiva. Nessuna deliberazione assembleare ordinaria, anche se approvata a maggioranza, può disporre tali attribuzioni.

Conclusioni

L’assemblea condominiale può regolamentare l’uso del cortile comune destinato a parcheggio con delibere organizzative volte a garantire il pari utilizzo, come la turnazione. Tuttavia, non può procedere all’assegnazione esclusiva e a tempo indeterminato dei posti auto senza l’unanimità dei consensi, pena la nullità della delibera.

Pertanto, ogni decisione assembleare che violi il principio di uso paritario sancito dall’art. 1102 c.c. e dalle norme sul condominio potrà essere impugnata da chiunque si ritenga leso nel proprio diritto di comproprietario.

Cucinare sul balcone in condominio: Si può? Vediamo cosa dice la legge

Preparare cibi sul balcone di casa, ad esempio con un fornelletto da campo, è una pratica che, salvo specifici divieti, può rientrare nell’uso legittimo della proprietà esclusiva. Tuttavia, è importante conoscere i limiti imposti dal codice civile, dai regolamenti condominiali e dalle norme locali per evitare conflitti o sanzioni.

Il principio generale: libertà e limiti della proprietà privata

Ai sensi dell’art. 832 c.c., il proprietario ha diritto di godere del proprio bene in modo pieno e esclusivo, ma ciò deve avvenire senza ledere i diritti altrui. Inoltre, l’art. 833 c.c. vieta gli atti emulativi, ossia comportamenti che abbiano l’unico scopo di recare danno o molestia agli altri. Questo principio si applica anche all’uso del balcone: cucinare è lecito se non si causano immissioni intollerabili di fumi, odori o rumori che possano disturbare gli altri condomini.

Immissioni: quando sono vietate?

L’art. 844 c.c. disciplina le immissioni di fumo, odori e rumori, stabilendo che sono vietate quando superano la normale tollerabilità, considerando le caratteristiche della zona e le modalità di utilizzo degli immobili. Tuttavia, la valutazione è spesso soggettiva e richiede un esame caso per caso. Ad esempio, cucinare occasionalmente sul balcone potrebbe essere tollerabile, mentre una pratica costante e invasiva potrebbe risultare illecita.

Regolamenti condominiali: cosa possono vietare?

Non tutti i regolamenti condominiali hanno lo stesso valore:

  • Regolamento assembleare: approvato dalla maggioranza dei condomini, non può limitare l’uso delle proprietà private, salvo per motivi di sicurezza o decoro.
  • Regolamento contrattuale: se accettato dai proprietari al momento dell’acquisto o successivamente, può vietare attività specifiche, come cucinare sui balconi.

La Corte di Cassazione (sent. n. 10335/1998) ha ribadito che i regolamenti contrattuali possono limitare i diritti individuali dei condomini per garantire l’interesse generale. Pertanto, è essenziale verificare se il proprio regolamento condominiale include tali disposizioni.

Decoro architettonico e sicurezza

Il decoro dell’edificio, tutelato dall’art. 1120 c.c., può essere un altro fattore rilevante. Se l’attività di cucinare sul balcone altera l’aspetto estetico dell’immobile, ad esempio per via di attrezzature permanenti o sporco visibile, i condomini potrebbero richiedere di vietarla.

Anche la sicurezza è fondamentale: l’uso di dispositivi come fornelletti o barbecue deve rispettare le normative antincendio locali e le buone prassi per evitare rischi.

Conclusioni: diritti e doveri

In assenza di divieti regolamentari specifici, cucinare sul balcone è generalmente consentito, purché si rispettino:

  1. Le norme sulle immissioni (art. 844 c.c.), evitando molestie intollerabili.
  2. Le regole di sicurezza, per prevenire incidenti.
  3. Il decoro e la convivenza pacifica, come indicato dagli artt. 833 e 1120 c.c.

Dunque, se non vi sono prescrizioni contrarie nel regolamento condominiale e l’attività avviene in modo discreto e sicuro, cucinare sul balcone può considerarsi legittimo. Resta sempre consigliabile mantenere un dialogo costruttivo con i vicini per evitare conflitti e promuovere una convivenza armoniosa.

Comunicato Agenzia delle Entrate

Di seguito si riporta quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla comunicazioni dei dati riguardanti le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali 

Si comunica che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle spese per interventi su parti comuni degli edifici residenziali riguardanti l’anno d’imposta 2024 da inviare entro il 16 marzo 2025 devono essere oggetto di un lieve adeguamento.

L’aggiornamento delle stesse si è reso necessario per dare attuazione alla graduale diminuzione della percentuale di detrazione prevista per gli interventi che usufruiscono del Superbonus, già stabilita nel comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, sostituito dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare e ad eccezione delle spese per interventi realizzati su immobili siti nei territori colpiti da eventi sismici per le quali la detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2025, la percentuale di detrazione Superbonus “ordinaria” applicata decresce in funzione dell’anno di sostenimento della spesa: nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Nello specifico, nelle bozze delle specifiche tecniche per l’anno 2024 rispetto a quelle per l’anno 2023 è stata semplicemente modificata la descrizione del valore “1” del campo 5 “Superbonus” del record C, che identificata il caso “ordinario” non oggetto di deroghe, sostituendo la percentuale del 90% con 70% (le correzioni sono scritte in rosso).

Pertanto, i dati riferiti ad interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale ammessi al Superbonus, il cui campo 5 “Superbonus” è valorizzato con “1”:

  • nelle specifiche tecniche per il 2023 sono relative a spese sostenute nel 2023 con percentuale Superbonus spettante nella misura del 90%;
  • nelle specifiche tecniche per il 2024 sono relative a spese sostenute nel 2024 con percentuale Superbonus spettante nella misura del 70%;

Vista la portata del suddetto aggiornamento,  le specifiche tecniche saranno direttamente pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in contemporanea con la pubblicazione su Desktop telematico del nuovo software di controllo, senza emanare un nuovo provvedimento di modifica in base a quanto riportato al punto 2.1 del provvedimento del 21 febbraio 2024 “Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione”

Visualizza sul sito dell’Agenzia delle Entrate

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO (SICILIA)

14 dicembre 2024 – ore 9 – CIRCOLO UFFICIALI PALERMO – P.zza Sant’Oliva, 25

Il corso è valido ai fini del programma didattico previsto per la formazione periodica secondo il DM 140/14 – 2025

PROGRAMMA:

AVV. NICOLA SALZANO – Presidente ARAI
  – Apertura lavori

AVV. VINCENZO VITALE – Giudice di Pace Trapani
  – Casistica giurisprudenziale

DOTT. FULVIO GAGLIANO
  – La fiscalità nel condominio – novità 2025

La parola ai PARTNER

COFFEE BREAK

P.I. – C.T.E. ALESSANDRO D’AGOSTINO – Vice Presidente ARAI
  – AMAP – (Ultimi aggiornamenti tavolo tecnico – attivazione canale segnalazioni)

GEOM. ANGELO BUCCAFUSCA
  – Sicurezza e condominio – la patente a punti per i cantieri

L’occasione sarà gradita per scambiarci gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

N.B. Per il corretto svolgimento dell’evento vi preghiamo di rispettare l’orario di registrazione (ore 9)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 091 344 385 – segreteria@arai.it

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO (CATANIA)

Valido per la formazione periodica DM 140/14-2024
5 OTTOBRE 2024 – ore 9 – PLAZA HOTEL (CT) – Viale Ruggero di Lauria, 43

Il corso è valido ai fini del completamento del programma didattico previsto per la formazione periodica secondo il DM 140/14 e include lo svolgimento della verifica finale, OBBLIGATORIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO ATTESTATO.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (POSTI LIMITATI) – TEL. 091 344 385 – segreteria@arai.it

I nostri Partner

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO (PALERMO)

Valido per la formazione periodica DM 140/14-2024
21 settembre 2024 – ore 9 – CIRCOLO UFFICIALI PALERMO – P.zza Sant’Oliva, 25

Il corso è valido ai fini del completamento del programma didattico previsto per la formazione periodica secondo il DM 140/14 e include lo svolgimento della verifica finale, OBBLIGATORIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO ATTESTATO.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (POSTI LIMITATI) – TEL. 091 344 385 – segreteria@arai.it

I nostri Partner

Amministratore: “Rimborso delle anticipazioni effettuate per il condominio”

L’amministratore che vuole ottenere il rimborso delle somme anticipate per il condominio deve provare il proprio credito

L’amministratore di condominio svolge un ruolo cruciale nella gestione delle attività ordinarie e straordinarie necessarie per il buon funzionamento dell’edificio. Tra i vari compiti che gli sono affidati, può capitare che l’amministratore si trovi nella necessità di anticipare somme di denaro per coprire spese condominiali urgenti o per svolgere attività che richiedono interventi immediati. Tuttavia, il rimborso di queste somme non è automatico e deve rispettare precise condizioni normative e giurisprudenziali.

La Normativa di Riferimento

Il Codice Civile, all’articolo 1135, regola in maniera generale i compiti dell’assemblea dei condomini, mentre l’articolo 1130 specifica i compiti dell’amministratore. Fra questi, c’è l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di riscuotere i contributi necessari per le spese comuni. Tuttavia, il codice non prevede esplicitamente l’obbligo per l’amministratore di anticipare denaro per il condominio. La Corte di Cassazione, attraverso varie sentenze, ha chiarito che l’amministratore che anticipa delle somme lo fa in virtù di una scelta personale e, per ottenere il rimborso, deve fornire prova del credito vantato nei confronti del condominio.

Prova del Credito: Un Oneroso Fardello

Il rimborso delle anticipazioni non è un diritto acquisito dell’amministratore ma è subordinato alla dimostrazione che le somme anticipate siano state effettivamente impiegate per il condominio. In questo senso, l’amministratore ha l’onere di fornire una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, dimostrando che tali spese erano necessarie e che sono state autorizzate o ratificate dall’assemblea condominiale.

Secondo l’articolo 2697 del Codice Civile, chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Questo principio si applica anche all’amministratore di condominio che richiede il rimborso: deve produrre documenti contabili, ricevute, fatture e qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le somme anticipate sono state utilizzate per scopi condominiali legittimi. Inoltre, è essenziale che tali spese siano state approvate dall’assemblea dei condomini, sia prima dell’anticipazione, sia successivamente tramite ratifica.

La Giurisprudenza: Un Appoggio Fondamentale

La giurisprudenza ha stabilito che, in mancanza di prova documentale delle anticipazioni effettuate, l’amministratore non ha diritto al rimborso. Ad esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3011 del 1987, ha chiarito che l’amministratore non può limitarsi a richiedere genericamente il rimborso delle spese sostenute, ma deve fornire una dettagliata descrizione e documentazione delle stesse.

Un altro punto importante è la trasparenza nella gestione dei fondi condominiali. L’amministratore, secondo la normativa vigente (art. 1129, comma 7, c.c.), deve tenere il registro di contabilità del condominio e conservare tutta la documentazione relativa alle entrate e alle uscite. In caso di controversie, la chiarezza nella tenuta di questi registri è spesso determinante per ottenere il rimborso.

Conclusione

In definitiva, l’amministratore di condominio che vuole ottenere il rimborso delle somme anticipate per le spese condominiali deve essere consapevole del proprio obbligo di provare in modo chiaro e trasparente il credito vantato. Questo non solo tutela l’amministratore stesso, ma garantisce anche che la gestione condominiale avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, fondamentali per la serenità della vita condominiale. Le norme e la giurisprudenza offrono un quadro di riferimento chiaro, ma è fondamentale che ogni amministratore adempia scrupolosamente ai propri obblighi per evitare spiacevoli contenziosi e per assicurare una gestione efficiente e trasparente delle risorse comuni.

Caduta dalle Scale e Prova del Nesso di Causa per Riconoscere la Responsabilità del Condominio

Le cadute dalle scale rappresentano una delle cause più frequenti di infortuni negli edifici condominiali. La questione della responsabilità del condominio in questi casi è complessa e richiede un’attenta analisi delle circostanze specifiche e dei riferimenti normativi. Questo articolo esplora i principali aspetti giuridici e normativi relativi alla caduta dalle scale e alla prova del nesso di causa per riconoscere la responsabilità del condominio.

Normativa di Riferimento

La responsabilità del condominio in caso di caduta dalle scale può essere analizzata attraverso vari articoli del Codice Civile, in particolare:

  1. Articolo 2051: “Danno cagionato da cosa in custodia”
    “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
  2. Articolo 2043: “Risarcimento per fatto illecito”
    “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
  3. Articolo 1117: “Parti comuni dell’edificio”
    Questo articolo definisce le parti comuni dell’edificio, includendo le scale, che rientrano nella custodia e nella responsabilità del condominio.
  4. Articolo 1125: “Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai”
    Questo articolo stabilisce la responsabilità della manutenzione delle scale come parte comune dell’edificio condominiale.

Prova del Nesso di Causa

Per riconoscere la responsabilità del condominio in caso di caduta dalle scale, è fondamentale stabilire il nesso di causa tra il danno subito e la condizione delle scale. Questo implica dimostrare che la caduta è stata provocata da un difetto o da una carenza nella manutenzione delle scale.

Elementi Fondamentali per la Prova del Nesso di Causa:

  1. Stato delle Scale:
    • Documentare lo stato delle scale al momento dell’incidente. Fotografie, testimonianze e relazioni tecniche possono essere utili per dimostrare la presenza di difetti come scalini rotti, illuminazione insufficiente o assenza di corrimano.
  2. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria:
    • Verificare se il condominio ha effettuato regolarmente la manutenzione delle scale. La mancata esecuzione della manutenzione ordinaria o straordinaria può costituire un elemento di prova a carico del condominio.
  3. Comportamento del Conduttore:
    • Considerare il comportamento della persona che è caduta. Se l’incidente è avvenuto a causa di una disattenzione o di un comportamento imprudente della vittima, potrebbe essere più difficile stabilire la responsabilità del condominio.
  4. Caso Fortuito:
    • Il condominio può esonerarsi dalla responsabilità dimostrando che la caduta è avvenuta per caso fortuito, cioè per un evento imprevedibile e inevitabile.

Giurisprudenza Rilevante

La giurisprudenza ha affrontato numerosi casi di cadute dalle scale, fornendo chiarimenti sui criteri di responsabilità del condominio. Alcuni casi rilevanti includono:

  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20408 del 2017: La Corte di Cassazione ha ribadito che il condominio è responsabile per i danni causati dalle parti comuni, salvo prova del caso fortuito. In questo caso, la mancata manutenzione delle scale è stata considerata una colpa del condominio.
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 27300 del 2018: Questa sentenza ha sottolineato l’importanza della prova del nesso di causalità, specificando che la vittima deve dimostrare che la caduta è stata causata da un difetto delle scale e non da un comportamento imprudente.

Conclusioni

La caduta dalle scale in un condominio può comportare una responsabilità del condominio stesso, ma è necessario stabilire con precisione il nesso di causa tra il danno e la condizione delle scale. La normativa, supportata dalla giurisprudenza, fornisce un quadro chiaro ma complesso per determinare tali responsabilità. La prova del nesso causale è fondamentale e richiede una documentazione accurata e una valutazione attenta delle circostanze specifiche dell’incidente.

Installazione del condizionatore sul lastrico solare

È lecita l’installazione del condizionatore sul lastrico solare se dal regolamento emerge l’obbligo per il condomino di installarlo sul suo balcone?

Il fatto che il regolamento condominiale obblighi il singolo condomino a installare l’impianto di climatizzazione sul proprio balcone non ne impedisce l’installazione sulle parti comuni dell’edificio, come, ad esempio, il lastrico solare.

Ciò è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4099/2023.

Tizia, proprietaria di alcune unità immobiliari site nel condominio Alfa, citava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, l’ente di gestione per sentir dichiarare l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea con riferimento al punto n. 3 dell’ordine del giorno che le imponeva l’immediata rimozione dei motori per il condizionamento dei suoi locali che aveva installato sul lastrico solare, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

L’attrice asseriva di essere legittimata all’installazione in questione, rientrando ciò nelle facoltà concesse al condomino dall’art. 1102 c.c. Resisteva il Condominio che eccepiva l’incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza; la causa veniva riassunta da Tizia innanzi al Tribunale, che rigettava la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali.

Tizia proponeva appello asserendo la legittimità dell’installazione dei motori di condizionamento sul lastrico solare, essendo ciò perfettamente in linea con il disposto dell’art. 1102 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. I giudici del gravame davano ragione a Tizia accogliendo l’appello. La Corte territoriale precisava quanto segue:

• l’art. 5 del regolamento condominiale prevede che sulle proprietà private dei condòmini è consentita l’installazione di motori per la climatizzazione esclusivamente all’interno dei balconi di proprietà a distanza di almeno cm 150 dal parapetto;

• non è contestato fra le parti che i locali di proprietà dell’appellante, ubicati al quarto piano dello stabile, siano privi di balconi, dotati esclusivamente di finestre insistenti sulla facciata;

• ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;

• il posizionamento di un impianto di condizionamento sul lastrico solare, in particolare, non esclude il pari godimento della cosa da parte degli altri condòmini e non costituisce alterazione della destinazione del bene (Cass. 10968/2014);

• l’utilizzo di una singola porzione di un bene in comproprietà fra i condòmini (ad esempio di una piccola porzione sul lastrico per installare l’impianto di condizionamento), non può considerarsi “sottrazione” di spazi comuni. Pertanto, secondo la Corte capitolina, l’intervento in questione, tenuto anche conto della esiguità dell’area occupata, doveva considerarsi legittimo e non poteva essere impedito.

Condominio, nessun regolamento può vietare di tenere animali

Per il nuovo articolo 1138 del Codice civile protezione classificata tra i più generali diritti inviolabili, accertati dall’articolo 2 della Costituzione

Parliamo di animali domestici in condominio e della loro gestione. I regolamenti condominiali possono contenere norme di godimento e di utilizzo delle proprietà esclusive idonee a porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari. Va chiarito che il nuovo articolo 1138 del Cc dispone che il regolamento non può vietare il possesso o la semplice detenzione di animali domestici in casa o comunque all’interno del condominio. Il divieto può essere contenuto solamente in un regolamento contrattuale perché questo, essendo accettato da tutti, può contenere limitazioni ai diritti d’ognuno sulle parti di proprietà comune ed esclusiva.

È stata così sottratto in radice all’autonomia privata delle parti la possibilità di diversamente disciplinare la presenza di animali in condominio, ammettendone magari alcuni ed escludendone invece altri.

Il nuovo disposto dell’articolo 1138 del Codice civile è il frutto dell’evoluzione della considerazione del rapporto che deve esistere tra le persone e gli animali, addirittura assurto, questo, a espressione dei più generali diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della Costituzione. Il termine animali «da compagnia», usato nella precedente versione dell’articolo 1138 Codice civile, è stato sostituito con quello di animali “domestici” dai confini più incerti, estendendo in tal modo la definizione a un più ampio genus di animale di affezione. Non è semplice per gli animali stare in condominio, ma tutto dipende dal rispetto che i loro padroni hanno delle più elementari regole che governano il vivere nella collettività condominiale.

Resta la facoltà all’assemblea disciplinare l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali, nonché il comportamento che essi devono tenere all’interno del complesso condominiale: ciò sul generale presupposto che il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento dei beni comuni trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri. Il lasciare libero un animale o custodirlo senza le debite cautele, oppure affidarlo a persona inesperta, costruisce un reato penalmente sanzionato (articolo 672 del Codice penale).

Quanto alla possibilità, ad esempio, di far uso dell’ascensore con gli animali, l’inibire a un condomino di usare l’ascensore con il proprio cane può trovare legittime motivazioni solo di ordine igienico sanitario, da valutarsi a seconda della concreta fattispecie che si può presentare. Ugualmente per la limitazione al numero degli animali che il condomino può detenere nella propria unità immobiliare, superato il quale appare anche legittimo l’intervento del giudice, con il conseguente allontanamento degli animali in esubero e il loro affido ad enti specializzati (Cassazione 1823/2023).

Fermo il rispetto delle elementari norme di igiene, la rilevanza anche ai fini penali della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete. I rumori provocati dall’abbaiare di un cane devono avere una tale diffusione da costituire l’evento un disturbo idoneo ad essere sentito da un numero indeterminato di persone: se invece ad infastidirsi è un solo condomino non c’è né reato e né illecito civile. Non vanno sottovalutati i rischi in cui incorre il custode dell’animale, qualora questo diventi fonte di immissioni di rumori o di odori tali da cagionare, per la loro frequenza e intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione. Anche il lasciare solo in casa il cane per l’intera giornata può configurare il reato di abbandono di animale (articolo 672 Codice penale).