Con la ratifica del suo operato, può impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dell’assemblea. Lo sancisce la Cassazione con l’ordinanza n. 21313/17, pubblicata il 14 settembre dalla seconda sezione civile. Il collegio di legittimità richiama la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza n. 18331/2010), secondo la quale l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, secondo e terzo comma, Cc., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.
Quando il garage interrato si trova sotto il viale condominiale, per i lavori di manutenzione non si applica il criterio di riparto ex articolo 1126 Cc che pone due terzi delle spese a carico del proprietario dell’unità immobiliare sottostante. Si applica invece in via analogica l’articolo 1125 Cc, che accolla per intero le spese a chi ha l’uso esclusivo del pavimento del piano superiore e determina la necessità della manutenzione. È quanto emerge dall’ordinanza 21337/17, pubblicata il 14 settembre dalla sesta sezione civile della Cassazione.
La necessità di trovare un parcheggio è, sovente, motivo di diverbio tra automobilisti nella caotica giungla del traffico cittadino. Quando, poi, lo scontro si sposta all’interno dell’universo condominiale, prevale la Legge nel determinarne ragioni e torti. Il caso trattato dalla Cassazione, con sentenza 18622/2017 del 27 Luglio u.s., vede protagonisti un condòmino che conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, il proprio condominio ed altri cinque condòmini dello stesso immobile, chiedendo che venisse dichiarata l’inesistenza di un diritto di questi ultimi a parcheggiare la propria autovettura all’interno delle parti comuni e lungo le corsie di accesso ai box auto, salvo in caso di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario.
Ad avviso del ricorrente, il fatto che il condominio fosse dotato di box auto di proprietà dei condòmini, era motivo fondato di divieto per la sosta di automobili nel cortile. Giudice di Pace e Tribunale respingevano e rigettavano, rispettivamente, il ricorso in quanto l’art. 23 del regolamento condominiale, vieta a tutti i condomini, salvo in casi eccezionali, l’occupazione permanente, con costruzioni provvisorie e oggetti mobili, di scale, terrazze, ripiani, anditi, e, più in generali di locali e spazi di proprietà o di uso comune, ma non la sosta temporanea delle autovetture dei condomini nel cortile comune e lungo la corsia di accesso, anch’essa comune, ai box di proprietà esclusiva. Inoltre, l’istruttoria ha evidenziato che, il parcheggio delle autovetture nelle modalità espresse nel ricorso, era avvenuto, solo per brevi periodi, soprattutto durante la pausa pranzo, senza ostacolare né impedire il passaggio o la circolazione dell’autovettura del ricorrente.
Per la Cassazione i motivi di ricorso espressi dal ricorrente sono stati ritenuti infondati, ribadendo che l’interpretazione di un regolamento di condominio, da parte del giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità a meno che non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. Inoltre il Tribunale ha dato una plausibile interpretazione dell’art. 23 del regolamento condominiale, con il quale si è stabilito, in modo disciplinato, sia l’utilizzo e i modi di fruizione delle parti comuni, che la possibilità da parte dei condòmini di sostare le vetture negli spazi condominiali. E infine, la sosta temporanea dei veicoli da parte dei condomini non ha comportato alcuna alterazione della destinazione comune, né ha impedito agli altri partecipanti al condominio di farne uso secondo il loro diritto.
Rigettando il ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal condominio e dagli inquilini controricorrenti, che liquida, per ciascuna parte, in euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, ed al versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Anche nei condomini minimi pesa il risparmio nel concetto di indifferibilità: si inizia con l’impianto elettrico non a norma e l’impalcatura usata per l’intonaco rende poi opportuno intervenire sul tetto
E’ rilevante la convenienza economica sulla nozione di lavori urgenti che possono essere realizzati a spese di un condomino senza autorizzazione dell’assemblea, salvo successivo rimborso. L’oggettivo risparmio deve essere valutato considerando l’indifferibilità delle opere «nella prospettiva dell’analisi economica del diritto». E la regola ex articolo 1134 Cc vale anche nei condomini minimi. È quanto emerge dalla sentenza 17393/17, pubblicata il 13 luglio dalla seconda sezione civile della Cassazione. E’ stato bocciato il ricorso della parte condannata a versare all’altra oltre 25 mila euro dopo i lavori realizzati all’immobile in condominio minimo. Anche in questa ipotesi si applica le regola secondo cui vanno rimborsate le spese sostenute dal singolo condomino per la conservazione della cosa anche senza autorizzazione dell’assemblea. E nella specie i lavori all’esito della Ctu si rivelano davvero indifferibili: in effetti anche l’altro condomino risulta aver prestato il consenso alle opere, per quanto fuori dall’assemblea. Il principio di diritto affermato dagli “ermellini”, tuttavia, riguarda ogni tipo di condominio: dalla consulenza svolta emerge che il fabbricato aveva bisogno di opere di conservazione, a partire dall’impianto elettrico che non era a norma. Ma ci sono anche gli intonaci «ammalorati» e dunque bisogna montare le impalcature: a quel punto diventa opportuno anche un intervento sul tetto che necessita di impermeabilizzazione». Il tutto in base a un principio di economie di scala da cui emerge la convenienza economica di effettuare tutti i lavori necessari nell’unico contesto temporale.
Professionista condannato a ricostituire il fondo cassa per non aver onorato i debiti coi fornitori e versato i contributi al portiere: collega subentrato da retribuire perché ha fatto chiarezza sui conti
Un amministratore sotto accusa per la ” mala gestio” del condominio è stato condannato non solo a coprire l’ammanco nelle casse dell’ente del condominio gestione ma anche a pagare un compenso straordinario al suo successore che ha dovuto far luce sui vecchi conti. Il tutto rientra nell’obbligo restitutorio tipico del mandatario. È quanto emerge dalla sentenza 6591/17, pubblicata dalla quinta sezione civile del Tribunale di Roma.
L’amministratore dovrà pagare al condominio oltre 54 mila euro per una gestione definita «quantomeno approssimativa». E nella somma rientrano anche i 2.400 euro da riconoscere al professionista subentratogli, che ha dovuto rimettere a posto le carte redigendo vari bilanci. Alla scdenza del mandato, il condominio si era trovato esposto verso terzi per 30 mila euro di debiti non saldati, verosimilmente verso fornitori. E i pagamenti di un condomino non risultano contabilizzati. Non finisce qui: l’assemblea è costretta a deliberare subito la costituzione di un fondo spese di 20 mila euro perché per cinque anni l’amministratore non ha versato i contributi previdenziali al portiere dell’edificio e l’Inps notifica le cartelle esattoriali. D’altronde tre rendiconti non risultavano approvati dall’assemblea e alle inadempienze dell’ex amministratore stava rimediando con fatica il successore. Ora l’amministratore uscente ottiene soltanto il compenso per le prestazioni svolte negli ultimi tre anni ma non le somme reclamate per le gestioni straordinarie perché manca una delibera ad hoc con il condominio. All’ex amministratore non resta che pagare, anche le spese processuali.
Tribunale di Roma sentenza 8457, sezione Quinta Civile del 28-04-2017
L’approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto di gestione non ha l’effetto di rendere ormai non più contestabili i dati ivi registrati, dovendo al contrario osservarsi che, ai sensi dell’art. 2434 cod. civ., l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori dalle responsabilità incorse nella gestione sociale e che tale disposizione, dettata in materia di società di capitali, esprime una regola di valenza generale, applicabile anche con riguardo all’amministrazione del Condominio.
Tribunale di Roma sentenza 8502, sezione Quinta Civile del 02-05-2017
Le clausole regolamentari – quali quelle che derogano ai criteri di riparto ex art. 1123 cc e più in generale quelle che pongono a carico di soggetti diversi dai proprietari delle singole unità proporzionalmente tenuti, propter rem, al pagamento degli oneri dovuti così limitando i diritti dominicali dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive- per essere opponibili, ove lecite, devono essere approvate da tutti i condomini in quanto hanno valore negoziale.
Cassazione Sentenza sentenza 17393 del 13-07-2017
Premesso che l’articolo 1134 Cc trova applicazione anche nel cosiddetto condominio minimo, e che pertanto il rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, in assenza di autorizzazione assembleare, presuppone l’urgenza, la nozione di indifferibilità dei lavori va interpretata anche in connessione all’oggettiva convenienza economica di effettuare tutti i lavori necessari nell’unico contesto temporale, nella prospettiva dell’analisi economica del diritto.
Cassazione sentenza 17400 del 13-07-2017
Va rimosso il condizionatore se occupa il 60 per cento della superficie esterna disponibile non permettendo agli altri condomini di farne lo stesso uso (nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte l’installazione costituisce una lesione del loro diritto; né d’altronde può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell’installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condòmini nel godimento dell’oggetto della comunione).
Programma e temi principali:
Differenza tra social network, social media e social media marketing;
Gli elementi costitutivi e tipologia dei social media;
FACEBOOK:
come e quando si apre una pagina pubblica (TEORIA E PRATICA);
come condividere i post (TEORIA E PRATICA);
le strategie per conquistare clienti (TEORIA E PRATICA)
le opzioni per pubblicare (TEORIA E PRATICA);
Come si attivano le campagne di annunci su Facebook (TEORIA E PRATICA);
Come si programmano le uscite su Facebook (TEORIA E PRATICA);
Tools per pianificare le attività su Facebook;
Come misurare il successo dell’attività su Facebook;
LINKEDIN:
come si apre un profilo; come si crea un gruppo; come si crea una pagina pubblica;
Linkedin, serve abbonarsi e avere un profilo premium?
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO:
– Come internet ha cambiato la comunicazione;
– Differenza tra social network, social media e social media marketing;
– Vantaggi e svantaggi dei social media;
– Gli elementi costitutivi dei social media;
– Tipologia dei social media;
– Facebook, un po’ di storia;
– Facebook, gli errori più comuni;
– Facebook; come e quando si apre una pagina pubblica (TEORIA E PRATICA);
– Facebook, come condividere i post (TEORIA E PRATICA);
– Facebook, le opzioni per pubblicare (TEORIA E PRATICA);
– Come si attivano le campagne di annunci su Facebook (TEORIA E PRATICA);
– Come si programmano le uscite su Facebook (TEORIA E PRATICA);
– Dove si possono trovare le foto libere da diritti da usare su Facebook;
– Tools per pianificare le attività su Facebook;
– Come misurare il successo dell’attività su Facebook;
– Linkedin, un po’ di storia;
– Linkedin, come si apre un profilo;
– Linkedin, come si crea un gruppo;
– Linkedin, come si crea una pagina pubblica;
– Linkedin, serve abbonarsi e avere un profilo premium?