Bonus facciate 2020 110% novità decreto Rilancio (19 maggio):

Il Governo al fine di sostenere le famiglie e le imprese nell’emergenza Coronavirus ha approvato finalmente il nuovo decreto Rilancio 2020. Il ministro del Mise, Patuanelli in merito al nuovo decreto legge ha confermato che all’interno del testo Dl Rilancio c’è un significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus”.

In particolare nel decreto Rilancio 2020 c’è un Superbonus 110 per cento:

  • aumento delle percentuali delle detrazioni Sismabonus e Ecobonus al 110%;
  • possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito.

Bonus facciate 110 per cento: quando spetta?
Il nuovo Ecobonus 110% si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in 5 quote annuali di pari importo o tramite sconto in fattura o cessione del credito. Tale percentuale è applicabile a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati di seguito. Pertanto al esempio il bonus facciate al 110% è fruibile solo se agganciato a questi interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ciò significa che se si rifà l’intonaco della facciata contestualmente al cappotto termico dell’edificio, allora la spesa è detraibile al 110%. Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Ecco gli Interventi di riqualificazione energetica che se associati all’Ecobonus danno diritto al 110%:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Bonus facciate 2020 al 90%:
Bonus facciate 2020 cos’è e come funziona requisiti nuova detrazione 90% in base alle prime istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 2/E del 14 febbraio 2020. Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, i contribuenti da quest’anno, oltre a poter fruire dei bonus casa 2020 per la riqualificazione energetica e ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde, possono beneficiare anche di una nuova detrazione IRPEF 2020, quella per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, pari al 90% delle spese sostenute. Il nuovo bonus casa 2020 si chiama bonus facciate e serve a dare un nuovo volto alle nostre città. I contribuenti, pertanto, possono fruire di uno sgravio del 90% in caso di interventi di ristrutturazione degli esterni degli edifici condominiali e non, beneficiando di un rimborso pari al 90% della spesa sostenuta nel 2020.

Bonus facciate 2020:
Bonus facciate 2020 nella Legge di Bilancio: In base all’emendamento dei relatori depositato presso la commissione Bilancio del Senato e poi approvato in via definitiva nella Legge di Bilancio 2020, il bonus facciate 2020 è stato così modificato:

  • Nell’ultima versione, il bonus facciate è diventato un bonus autonomo, e cioé per cui sgaciato da qualsiasi riferimento al bonus ristrutturazioni.
  • Il bonus non può essere applicato agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi: ammessi al bonus solo gli interventi relativi a «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, vengono esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come gli infissi.
  • Il bonus facciate non è ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione. In pratica secondo la nuova formulazione, la possibilità di detrazione sarà limitata alle spese per edifici esistenti ubicati in «zona omogena» A o B e ciò consente di far rientrare nel bonus una grandissima parte delle città fatta eccezione per le zone C, ossia aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione. Qualche immobile residenziale, insomma, resterà tagliato fuori.
  • Un altro correttivo introdotto riguarda l’allineamento tra la disciplina del bonus facciate e l’ecobonus per il cappotto termico. La nuova versione lascia invariato lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna che rimane quindi al 90%. Nel caso in cui però, si decidesse di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata, sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, indurranno molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto dei requisiti ci saranno controlli a campione
  • Il bonus facciate 2020 pari al 90% è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. Si tratta, pertanto, di alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale.
  • Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo del bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Cos’è il bonus facciate 2020?
Che cos’è il bonus facciate: come previsto dal testo Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, è stato istituito un nuovo bonus fiscale chiamato bonus facciate 2020 che prevede uno sgravio Irpef del 90% per chi ristruttura facciate di edifici condominiali e non, a partire dal 2020. Con il bonus facciata 2020 spetta quindi una detrazione pari al 90% delle spese sostenute. In base al testo del Disegno di Legge della Legge di bilancio 2020 presentato al Senato, è confermato l’avvio del cd. bonus facciate oltre alla conferma dei bonus per la casa (come ecobonus, sismabonus, bonus mobili, ristrutturazione edilizia). Nello specifico, l’articolo 25 del DDL di Bilancio 2020 prevede che le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati:

  • al recupero della facciata;
  • al restauro della facciata,

possono essere portate in detrazione dalle tasse.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito Agenzia delle Entrate nella guida bonus facciate 2020

Bonus facciate 2020 come funziona e requisiti:
Come funziona il bonus facciate 2020: in base a quanto previsto dal testo definitivo della Legge di Bilancio 2020 e del decreto fiscale 2020, in attesa della guida dell’Agenzia delle Entrate, andiamo a spiegare nel dettaglio il bonus facciata cos’è e come funziona, quanto spetta di detrazione, come effettuare il pagamento, da quando parte ed il limite di spesa agevolabile. Il bonus facciate 2020 è stato previsto quale nuova misura all’interno del pacchetto dei bonus casa 2020, i cui interventi sono stati tutti prorogati per un altro anno.

In particolare la proroga delle detrazioni fiscali è stata riconosciuta nel 2020 su:

  • ristrutturazioni;
  • riqualificazione energetica;
  • adeguamento antisismico;
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici;

il bonus verde di balconi, giardini, terrazzi non è stato prorogato.

Tornando al bonus facciata 2020 ricordiamo che:

  • la detrazione delle spese è pari al 90%;
  • vale solo per le spese 2020;

la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.  A differenza degli altri bonus casa 2020, per il bonus facciate non è previsto alcun limite di spesa massima. la detrazione può essere riconosciuta anche in caso di manutenzione ordinaria, per cui sarà sufficiente ritinteggiare la casa per usufruire del bonus. Il bonus facciate è cumulabile con altre misure di risparmio energetico, per cui ad esempio si potrà ritenteggiare la facciata e allo stesso tempo intervenire con lavori agevolabili con l’Ecobonus.

Bonus facciate 2020 detrazione 90%:
Il bonus facciata 2020 nuova detrazione 90% delle spese sulle ristrutturazioni è una nuova agevolazione che consentirà alle città italiane di tornare a nuovo splendore. Il bonus facciate spetta dal 2020 a chi effettua nel 2020 lavori di ristrutturazione nel centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni, di:

  • facciata di una casa privata;
  • facciata del condominio,

L’agevolazione spetta per lavori finalizzati a:
Recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, sono ammessi i lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Le spese ammesse al bonus facciata 2020, sono quelle che riguardano l’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • grondaie;
  • pluviali;
  • parapetti;
  • cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili anche:

  • perizie e i sopralluoghi;
  • attestato di prestazione energetica;
  • ponteggi,
  • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori.

Il Bonus facciate 2020 è ammesso nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate 2020 spese escluse: guida Agenzia delle Entrate
Il bonus facciate 2020 non si può applicare agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi: ammessi al bonus solo gli interventi relativi a «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, vengono esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come gli infissi.

Spese escluse dal bonus facciate 2020:

  • chiostrine;
  • cavedi;
  • cortili;
  • spazi interni, fatta eccezione di quelli visibili dalla strada;
  • spese sostituzione vetrate;
  • infissi;
  • portoni e cancelli;

L’agevolazione non spetta neanche per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

La nuova guida bonus facciata 2020 Agenzia delle Entrate, prevede che:
L’agevolazione bonus facciate è una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Bonus facciate e proroga bonus casa in Legge di Bilancio 2020:
Bonus facciata e proroga bonus casa 2020 nella Legge di Bilancio 2020.

La proroga di 1 anno è per tutto il pacchetto degli sconti dedicati ai lavori in casa per cui:

  • Bonus ristrutturazioni 2020: detrazione del 50% per una massimo di spesa pari a 96.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo estesa anche ad altri tipi di intervento.
  • bonus verde, con detrazione al 36% per la riqualificazione urbana con interventi agevolabili per i privati e condomini per terrazzi, balconi e giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico, NON è stato prorogato.
  • Ecobonus 2020: detrazione o sconto pari al 65% o 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere sempre in 10 anni.
  • Bonus caldaie: in vigore il nuovo bonus caldaia a condensazione.
  • Bonus mobili: agevolazione che prevede una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, sarà riconfermata per il 2020.
  • Sismabonus: detrazione fino all’85% per chi effettua interventi su tutto l’edifico di risparmio energetico o di adeguamento sismico con il cd. sismabonus. Per il sismabonus, si parla anche di una possibile estesione dell’agevolazione ai capannoni e alle imprese.
  • Bonus unico condomini: solo per i lavori di riqualificazione energetica condominiali, sismabonus + ecobonus, con detrazione spese all’80% o 85%, a seconda del grado di riduzione del rischio raggiunto con gli interventi stessi.
  • Bonus zanzariere e tende anti-insetto se dotate di schermature solari.
  • Bonus tende da sole e bonus tende da interni: detrazione IRPEF pari al 50%.
  • Bonus finestre ed infissi: agevolabile sia con l’Ecobonus che con il bonus ristrutturazioni. In entrambi i casi la detrazione o lo sconto delle spese è al 50%.
  • Bonus condizionatori con detrazione o sconto immediato sul prezzo di vendita grazie al decreto Crescita.
Ristrutturare casa o condomini gratis e lo Stato paga l’impresa con sconti fiscali fino al 110%

Il governo che paga i cittadini per rifarsi casa, e lascia anche una “mancia fiscale” del 10%. E’ la nuova misura che entrerà a ore nel decreto “aprile” per rilanciare l’edilizia e “imprimere una svolta epocale nelle politiche pubbliche, per far compiere all’Italia un passo da gigante nella crescita sostenibile rendendo la tutela ambientale il volano dell’economia”.

Così ne parla il sottosegretario di Stato Riccardo Fraccaro, che da quasi un anno pensava a questa iniziativa di stampo keynesiano e ora l’ha sbloccata in risposta all’emergenza Covid-19.

Nelle stime del Dipartimento finanze del Tesoro, che ha valutato l’impatto sui conti pubblici, le minori entrate fiscali nel quinquennio su cui varrà la misura dovrebbero attestarsi su 16 miliardi di euro totali, come differenza tra le attuali aliquote di sgravio e il prossimo 110%. Ma la relazione illustrativa della norma prevede che “l’aumento del gettito legato agli effetti moltiplicativi dell’investimento iniziale consenta alla misura di ripagarsi praticamente da sola”.

Cosa prevede la “norma 110%”

La nuova norma incentiva la riconversione energetica e lo sviluppo del patrimonio immobiliare, con forti detrazioni fiscali dilazionate su cinque anni.

La principale novità riguarda l’aumento delle aliquote di detrazione, fino al 110%, per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici. Sono facilitazioni introdotte nel 2013, e che allora si sono rivelate un puntello importante per il settore, con flussi rilevanti di domanda aggiuntiva.

Da luglio, e per 18 mesi, le aliquote detraibili per gli interventi di efficientamento energetico (il cosiddetto “ecobonus” della vecchia legge) e antisismico (“sismabonus”), rispettivamente del 65% e del 50% dei lavori, saliranno al 110%. E la detrazione al 110% varrà anche per altri lavori di riqualificazione energetica, restauro facciate o installazione di impianti fotovoltaici per produrre elettricità.

I nuovi incentivi si applicano “agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, e dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp)”, si legge nell’ultima bozza.

Un esempio e le soglie massime

Se il signor Rossi svolge lavori che ricadono negli interventi considerati per 10 mila euro, riceverà alla dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% della fattura (qui 11 mila euro), da usare in compensazione per 2200 euro l’anno in cinque dichiarazioni.

I lavori agevolati, che sono preclusi alle imprese (ma non alle associazioni, alle fondazioni e a chi opera nel terzo settore, dove il credito d’imposta previsto è il 100%), hanno delle soglie massime.

Fino a 60 mila euro “per numero di unità immobiliari” (nel caso di abitazioni in condominio) per interventi di isolamento termico; fino a 30 mila euro per numero di unità immobiliari per quelli sulle parti comuni e sulla climatizzazione; fino a 10 mila euro per numero di unità immobiliari per quelli sulle caldaie a gasolio (almeno di classe A); fino a 48 mila euro, o 2.400 euro per Kwh di potenza nominale, per gli impianti fotovoltaici.

La cessione del bonus fiscale di chi ristruttura

Il credito sarà cedibile a terzi di ogni tipo senza limiti. Nel caso il committente lo giri all’impresa che fa i lavori, li otterrà senza versare un euro: lo sconto applicato sarà identico alla fattura (100%), poi l’impresa recupererà il credito d’imposta in cinque anni dalle sue tasse. Se invece chi fa i lavori cederà il credito fiscale a una compagnia assicurativa, potrà beneficiare del 90% della somma per stipulare una contestuale polizza su rischi di calamità (finora quella detrazione è del 19%).

Un’opzione alternativa, prevista cambiando le norme sulla cedibilità delle detrazioni, consente a chi commissiona i lavori o all’impresa che li fa di vendere a banche o altri intermediari la detrazione, per dare liquidità immediata all’edilizia, alle condizioni commerciali applicate dalle banche o dai grandi gruppi dell’energia (Enel, Eni e Snam tra questi), e creare un mercato dei crediti fiscali a prezzi tali da coprire almeno il costo dei lavori.

QUADRO AC e amministratori di condominio

L’amministratore o il rappresentante di condominio in sua vece hanno l’obbligo di compilare i quadri dedicati del modello 730 (Quadro K) o del modello UNICO Redditi (Quadro AC) in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

L’obbligo di compilazione sussiste per gli amministratori in carica al 31 dicembre 2019 (e per ogni anno in carica al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione) e riguarda la comunicazione dei seguenti adempimenti:

– comunicare i dati catastali del condominio a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni;

– comunicare all’Anagrafe Tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati nell’anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) Attenzione va prestata al fatto che questo secondo obbligo sussiste anche per i condomini con meno di otto condomini. Per questi condomini non essendovi obbligo di amministratore si presume che uno dei condomini debba occuparsene a vantaggio di tutti gli altri.

L’amministratore in carica al 31 dicembre anche nel caso in cui sia successivamente cessato dal mandato ha l’obbligo di compilare i quadri in oggetto per quel condominio. Qualora non vi provveda incorre in una sanzione compresa tra 258 e 2.065 euro, sanzione esclusivamente a carico dell’amministratore stesso e non del condominio.

Dato che l’entrata in vigore del D.L. 70/2011 ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione al Centro Operativo di Pescara, al fine di poter usufruire delle eventuali detrazioni delle spese sostenute per i suddetti interventi, l’amministratore deve indicare i dati catastali identificativi dell’immobile nei modelli di dichiarazione in oggetto.

INTERVENTI LEGISLATIVI IN ARRIVO PER RENDICONTI ED ASSEMBLEE

L’interesse verso la categoria degli amministratori di condominio dalla Camera dei deputati con l’emendamento in lavorazione dal M5S, ora passa anche per il Senato attraverso la predisposizione di una interrogazione parlamentare che sta sviluppando l’opposizione con il senatore Antonio Saccone.Camere diverse, ruoli e orientamenti politici anche, ma la finalità appare univoca.

L’annuncio dell’interrogazione
«Le associazioni di categoria degli amministratori condominiali sono seriamente preoccupate per l’avvicinarsi dello scadere dei termini di legge per l’approvazione dei bilanci annuali e, visto il divieto di assembramento previsto e reiterato dai diversi Dpcm emanati dal governo, temono di ricadere nelle disposizioni normative vigenti che prevedono per l’inadempienza nel convocare le necessarie assemblee, di poter essere rimossi dall’incarico».

Questo è quanto riportato in una nota dal senatore Antonio Saccone (F.I. – Udc), il quale annuncia: «non essendo stata prevista da nessun Dpcm fino ad oggi emanato dal governo una soluzione a tale problematica nè una proroga dei termini di legge, presenterò un’interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia, dell’innovazione tecnologica e dello Sviluppo Economico».

Le assemblee da remoto da regolamentare
Il senatore fa inoltre notare che «l’assemblea condominiale viene regolamentata dall’articolo 1136 Codice civile la quale però non precisa se l’intervento debba essere con una presenza fisica oppure anche da remoto o virtuale. L’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, invece, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo dove si svolge la riunione, facendo intendere che deve essere un luogo fisico, come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, lasciando intendere che questa norma è inderogabile».

La proroga dei rendiconti fino al 31 dicembre 2020
Il comunicato però lascia intendere che si interverrà in maniera più incisiva rispetto alla richiesta di intervento amministrativo, palesandosi come impellente un’attività più incisiva e risolutiva: «ad un immediato intervento amministrativo, occorre far seguire anche un mirato intervento legislativo, sulla scorta degli studi già apportati dagli esperti del settore, poiché la normativa condominiale non prevede la possibilità di effettuare assemblee in videoconferenza. Nella situazione attuale, vi è un blocco totale delle attività condominiali, salvo iniziative assunte in via autonoma dall’amministratore di condominio, tra le quali non rientra l’obbligo di cui all’articolo 1130, numero 10 Codice civile che prevede di ‘redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni’, ossia entro il 30 giugno 2020: una eventuale inadempienza sotto questo punto di vista comporta la revoca dell’amministratore».

Chiude quindi il senatore con l’annuncio: «Chiederò, pertanto ai ministri competenti se non sia il caso di prorogare l’attuale termine di 6 mesi di ulteriori 6, ovvero fino al 31 dicembre 2020».

Conclusioni
Che maggioranza e opposizione per una volta confermino le loro intenzioni, che Camera e Sanato si uniscano nei comuni intenti è importante. Chissà che non si intervenga non solo per tamponare la situazione emergenziale, ma anche successivamente per riscontrare le tante esigenze di modifica radicale e strutturale del sistema condominiale.

Smart working : un nuovo modo di amministrare i condomini

Lo smart working o lavoro agile, è diventato uno dei simboli dell’emergenza in atto ma in realtà la regolamentazione di questa forma di lavoro è stata oggetto della legge 81 emanata ormai dal 2017.

Come tutti i cambiamenti necessari, solo ora si è potuto apprezzare il valore di una forma di lavoro subordinato, basata su orari flessibili, su cicli ed obiettivi soprattutto con l’utilizzo di dispositivi mobili (smart).

La vera differenza con il telelavoro, altra forma di prestazione lavorativa a distanza, è proprio l’uso dei dispositivi quali smartphone, tablet e laptop in luogo delle postazioni fisse con l’ausilio di pc o terminali ( ad es. call center).

La modalità di lavoro agile non differisce per normativa da quella classica della postazione in azienda, peraltro è prevista anche la forma mista con organizzazione dell’attività tra postazione fissa e mobile.

Certamente questa forma richiede maggior predisposizione alla flessibilità, maggior sinergia tra il management dello studio ed il lavoratore, maggior attenzione al processo di delega fiduciaria e maggior attenzione all’analisi dei risultati.

Il prezzo di questo cambiamento è però ampiamente compensato dalla possibilità di ottenere maggior rendimento dal lavoratore anche quando egli è impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro: questo punto di vista è di estrema importanza anche sociale, perché permette di integrare con più facilità i lavoratori con disabilità specie motorie.

Il dilagare dei programmi di gestione condominiale in cloud, favorisce questa nuova frontiera del lavoro, permettendo di stabilire un vero e proprio studio virtuale e per certi versi rendendo superflua la sede fisica.

Assemblea condominiali a distenza

L’interrogativo più proposto specie negli ultimi giorni è se la tecnologia possa supportare anche assemblee a distanza e soprattutto se la normativa vigente, in verità assai lacunosa, possa garantire la regolarità dello svolgimento delle riunioni con i mezzi tecnologici.

L’art. 1136 cod. civ. indica le modalità per lo svolgimento dell’assemblea dei condomini affermando in maniera perentoria che essa è costituita con “l’intervento di tanti condomini …….” Tale termine sottintende una partecipazione attiva del condomino in assemblea, che deve interagire con i presenti e ciò è ulteriormente supportato dalla comune esperienza che porta a scrivere nel verbale “dopo ampia discussione….”.

Non si tratta dunque di una semplice ed asettica espressione di voto che avrebbe eliminato ogni discussione e dubbio sulla validità delle forme telematiche basate esclusivamente sulla preferenza per l’una o per l’altra soluzione o comunque una manifestazione senza discussione.

L’utilizzo del voto elettronico in assemblea condominiale: considerazioni sulla legittimità

E’ il caso per esempio delle vendite all’asta con modalità telematica, dove a fronte di un prezzo iniziale, vi sono solo rilanci senza una reale discussione. Nell’assemblea condominiale occorre invece garantire la partecipazione attiva che trova la maggior espressione nella presenza fisica.

Tale esigenza sembra essere condivisa dal legislatore dal momento che l’art. 67 disp. att. c..c . stabilisce espressamente solo un’altra forma alternativa di partecipazione all’assemblea , quella per delega scritta. La precisazione della nuova normativa è un altro colpo alle ambizioni di chi vuole adottare delle forme alternative alla presenza fisica.

Smart working sì, assemblea a distanza forse.

In conclusione, si ritiene che lo smart working possa fornire un valido supporto all’amministratore evoluto, in termini di redditività dei propri dipendenti, ovviamente a patto di cambiare il proprio approccio lavorativo. L’assemblea in videoconferenza o a distanza lascia invece aperti alcuni dubbi.

Il citato articolo 1136 c.c. a ben guardare non specifica le modalità d’intervento nella riunione, lasciando spazio a quello fisico, personale oppure attraverso delega scritta di soggetto presente; tuttavia attraverso un’interpretazione estensiva sono utilizzabili altre modalità d’intervento purché certificabili.

La presenza del Presidente e del Segretario non sono necessarie ma servono a garantire la solennità della riunione e la sua organizzazione nonché la fedele trascrizione del verbale che costituisce un’ulteriore garanzia.

L’assemblea non potrà essere totalmente telematica ma dovrà garantire la presenza fisica quantomeno del Presidente e del Segretario garanti della corretta partecipazione e votazione on line.

In questo senso, la videoconferenza dovrà assicurare una connessione continuativa e stabile e se possibile, permettere una modalità di visione e voto certificati.

In questo quadro si ritiene indispensabile la previsione della modalità telematica nel regolamento di condominio, approvato anche soltanto con la maggioranza qualificata.

L’auspicio è quello di un intervento legislativo che tra le altre cose preveda una serie di norme volte a favorire quello che potremo definire un condominio più smart.

Coronavirus: in ascensore solo con la mascherina chirurgica e i guanti

L’aggravarsi dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese ha fatto sì che il Governo, attraverso l’utilizzo dello strumento giuridico del DPCM, abbia adottato misure sempre più “stringenti” di contenimento al rischio epidemiologico in vista della tutela del bene primario della salute pubblica.

Oltre alle prescrizioni limitative della libertà di spostamento dei singoli cittadini se non per comprovate esigenze lavorative, stato di necessità e assoluta urgenza, è stata posta in essere una campagna informativa volta a fornire le indicazioni basilari in merito ai comportamenti da porre in essere al fine di arginare la trasmissione e la conseguente diffusione del virus.

Nei confronti degli amministratori di condominio non è stato dettato alcun obbligo specifico inerente al dovere di “puntualizzare” ulteriormente, con azioni specifiche, quanto già diffusamente e quotidianamente evidenziato dai mass media e da tutti i canali informativi.

Sta di fatto che tale tipologia di professionisti, nell’esercizio del mandato loro conferito, deve sempre e comunque agire seguendo le regole di diligenza del buon padre di famiglia a tutela degli interessi propri della collettività condominiale.

Un atteggiamento indifferente, assente ed approssimativo, teso a delegare ai singoli soggetti interessati le regole relative al corretto utilizzo delle parti comuni dell’edificio, non sarebbe di per sé professionale e coscienzioso.

Tale valutazione, in questa fase di emergenza, è certamente riferibile – in modo particolare – all’uso dell’ascensore condominiale, in ordine al quale è quanto mai auspicabile sensibilizzare proprietari e inquilini dello stabile al rigoroso rispetto delle più elementari regole di prudenza.

Per quanto si possa ritenere assodato che tali regole vengano già “spontaneamente” osservate dalle singole comunità dei residenti negli edifici, siamo fermamente convinti che fornire e divulgare una sorta di elenco-memorandum sulle specifiche cautele da adottare rientri sicuramente tra i compiti dell’amministratore.

L’amministratore diligente e scrupoloso non dovrebbe esimersi – almeno – dall’affiggere chiari e appositi avvisi in prossimità del vano ascensore, posto che tale impianto può verosimilmente rappresentare uno dei principali veicoli di trasmissione del contagio in assenza dell’adozione delle necessarie precauzioni da parte dei condomini.

Tra le prescrizioni va sicuramente annoverato il deciso invito ad utilizzare l’ascensore “uno per volta”, posto che – considerando gli standard dimensionali medi degli impianti – è alquanto improbabile che all’interno dello stesso possa essere osservata la distanza minima di sicurezza di almeno un metro e mezzo tra le parti stabilita dall’OMS al fine di evitare il contagio.

Detto questo, l’amministratore di condominio dovrebbe quantomeno caldamente ricordare – se non proprio imporre a coloro che sono idonei a salire le scale – ma l’assoluta necessità di non utilizzare o, quanto meno, di utilizzare il meno possibile l’impianto, rammentando in ogni caso a tutti che stare in ascensore – peraltro – equivale ad utilizzare le relative pulsantiere (interne ed esterne), le quali sono state a loro volta utilizzate da altri soggetti.

Il puntuale e preciso amministratore di condominio, inoltre, deve segnalare ai condomini l’assoluta importanza dell’utilizzo di appositi dispositivi di protezione delle mani e delle vie respiratorie, quali i guanti in lattice e le mascherine, pur limitando l’applicazione di queste ultime solo in caso di presenza di più soggetti all’interno della cabina.

Il tutto, completato dalla non trascurabile raccomandazione a procedere ad una corretta igiene delle mani non appena rientrati nelle proprie abitazioni oppure, in caso di spostamento da casa verso l’esterno, ad impiegare per l’igienizzazione delle mani adeguati disinfettanti a base di cloro o alcool per la disinfezione delle mani.

Tutto scontato? Assolutamente no. Ma i condomini apprezzeranno senz’altro l’impegno dell’amministratore e la sua volontà di “collaborare” alla gestione dell’emergenza dettando utili  “linee guida”, e non si sentiranno abbandonati.

E’ ovvio che non sono e non posso essere previste sanzioni in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni, ma resta il fatto che l’amministratore deve sempre e comunque costituire per i condomini un punto di riferimento indefettibile.

Solo così quest’ultimo avrà esercitato il mandato conferitogli in maniera diligente e scrupolosa: preoccupandosi di non limitare la propria professionalità ai compiti dettagliatamente elencati nel nostro codice civile, ma ampliando le proprie prerogative con la giusta dose di discrezionalità e di prudenza rispetto a nuove problematiche ivi non contemplate.

Riscossione quote condominiali:cambiano le regole

Tra gli obblighi posti in capo all’amministratore ex art. 1130 c.c. vi è quello di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni. La riforma all’art. 1129 comma 7 c.c. ha inoltre precisato che: “l‘Amministratore  è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio“.

Essendo un obbligo, l’Amministratore può anche riscuotere in contanti ma ha poi l’obbligo di versare quanto incassato sul c/c condominiale, secondo modalità che ne assicurino la tracciabilità.

Nella considerazione che tutti gli amministratori gestiscono il c/c direttamente dallo studio per il tramite dell’home banking non vi è dubbio che per le uscite la tracciabilità è evidente. Meglio sarebbe che anche per le entrate l’unica modalità di riscossione sia quella del bonifico su banca/posta. In questi tempi di corona virus, l’impossibilità di riscuotere a mani dai condomini, fa si che detta modalità rimanga l’unica possibile, anche perché nemmeno i condomini possono recarsi alla posta/banca per fare i versamenti.

Questi problemi invece che visti come impedimenti vanno guardati come una possibilità di migliorare la  gestione complessiva, facendo presente ai condomini che altre possibilità non ve ne sono. Infatti, non solo detti versamenti non possono essere rinviati per ovvi motivi di urgenza nel dover soddisfare i  fornitori di servizi, ma anche per non creare confusione ed aggravi specifici.

Si suggerisce, allora, di inviare apposita circolare a tutti i condomini e, di fronte alla loro (possibile) riluttanza, introdurre anche modalità di riscossione che abbiano riguardo a rate non più mensili. In maniera da ridurre i costi stessi del bonifico. Detta modalità di pagamento, poi, a prescindere dal momento attuale, sarebbe auspicabile diventasse definitiva.

Ciò può avvenire in sede di predisposizione del bilancio preventivo laddove si  prevede la ripartizione degli oneri condominiali  su 6 rate ad esempio invece che su dodici, oltre che a  indicare  il versamento a mezzo di bonifico quale unica modalità di pagamento..

Ciò non solo renderebbe più agevole l’attività di registrazione delle entrate ma ne assicurerebbe la conformità (vera) all’intenzione del legislatore e lasciatemelo dire anche evitare all’amministratore quell’indecoroso bussare alle porte.

La riscossione delle morosità

Nulla è cambiato per l’obbligo dell’amministratore di dar corso al recupero delle morosità entro i sei mesi dalla chiusura della gestione annuale (art. 1129- 9 co. c.c.). Il mancato rispetto di detta disposizione può portare anche alla revoca dell’amministratore.

Al riguardo si ritiene sufficiente trasmettere anche a mezzo pec l’incarico al legale allegando copia del rendiconto con o senza il verbale assembleare. Ciò perché se è pur vero che l’avvocato potrà chiedere il D.I.  solo sulla base del rendiconto approvato (art. 63 Disp. att. c.c.)  è pur sempre vero che lo potrà anche chiedere in base al bilancio preventivo e se nemmeno questo è approvato potrà agire con citazione ordinaria con il rendiconto non ancora approvato.

Insomma, ai tempi del corona virus, usiamo in termini positivi, quello che oggi la necessità ci costringe a fare per migliorare ed ottimizzare la vita dell’amministratore di condominio.

Assemblee di condominio, il buonsenso le sconsiglia, il decreto antivirus le blocca

Inutile girare intorno alla questione: tranne rarissimi casi, e sempre dietro responsabilità dell’amministratore, le assemblee di condominio sono bloccate su tutto il territorio italiano sino al 3 aprile. Il Dpcm firmato nella notte tra 7 e 8 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della Salute parla chiaro; tra le molte misure restrittive in vigore sino al 3 aprile (salvo proroghe) nelle zone “chiuse” (Lombardia più 14 province) una riguarda, all’articolo 1, comma 1, lettera q), anche le assemblee di condominio: «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti».

Una norma del genere rafforza quella contenuta nel Dpcm del 4 marzo e rende del tutto sconsigliabili le assemblee condominiali, anche in presenza della possibilità di avere la distanza giusta: i contatti durante un’assemblea sono di fatto inevitabili e i rischi molto alti. Basta usare il buonsenso per rendersi conto delle responsabilità in cui incorrerebbe l’amministratore convocando a ogni costo l’assemblea durante la quale, per qualunque ragione, potesse verificarsi un contagio. Il meno che possa accadere è che un condòmino (giustamente) timoroso si rifiuti di intervenire per poi impugnare una delibera. Il peggio, anche se è tutto da verificare, è che un contagiato possa chiamare in causa l’amministratore per l’incauta convocazione.

Il fattore terza età. Per non parlare degli anziani (numerosissimi tra i condòmini): per il Dpcm, all’atticolo 3, comma 1, lettera b) (dedicato a tutto il territorio nazionale) «è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d)».

Una convocazione di assemblea non potrebbe praticamente mai essere considerata di stretta necessità, quindi i rischi nullità o annullabilità diventerebbero molto forti.

L’alternativa è pensare alle assemblee in videoconferenza , sempre che la tecnologia a disposizione di amministratore e condòmini le renda praticabili (anche se è meno complicato di quanto si immagini).

Il bonus facciate amplia il set degli sconti 2020

I bonus fiscali per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, interventi antisismici e di sistemazione a verde, acquisto di mobili ed elettrodomestici, su immobili privati e parti comuni degli edifici condominiali, sono validi anche per il 2020 alle stesse regole dell’anno scorso. Nel quadro delle agevolazioni edilizie c’è però una novità: il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio, e che consiste in una detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Requisiti dell’immobile

Condizione essenziale per il bonus – valido per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 – è che l’immobile oggetto dell’intervento sia ubicato nelle zone A e B indicate nel Dm 444/1968 o in aree assimilabili in base alle norme regionali e ai regolamenti edilizi comunali.

Non fanno testo, invece, le categorie catastali degli edifici. Nel dettaglio, la zona A comprende le aree del territorio che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale; mentre rientrano nella zona B le aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. La legge chiarisce che le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (pari a un ottavo) e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Interventi con maxi-sconto

Fra i lavori agevolati al 90%, oltre al rinnovamento e al consolidamento della facciata esterna, figurano la semplice pittura e tinteggiatura nonché gli interventi che interessano balconi, fregi e ornamenti. Per quanto concerne i balconi (nella fattispecie quelli “aggettanti”), è utile sottolineare che lavori come il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura della parte interna restano a carico del proprietario dell’unità immobiliare, di cui il balcone rappresenta una sorta di prolungamento.

Accedono al bonus facciate anche i lavori che interessano grondaie, pluviali, parapetti e cornici, nonché le spese correlate quali: perizie e sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica, installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva e imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

In sostanza, sono agevolati i lavori eseguiti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sulla parte anteriore, frontale e principale dello stabile e, più in generale, sull’intero perimetro esterno. Restano quindi esclusi quelli effettuati sulle facciate interne (ad esempio, del cortile), se non visibili dalla strada o da altro suolo a uso pubblico.

Opere di risparmio energetico

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata influiscano anche dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi), per accedere al bonus è necessario soddisfare i requisiti “minimi” previsti dal Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal Dm 11 marzo 2008 (aggiornato dal decreto del 26 gennaio 2010). Può capitare, infine, che la facciata sia rivestita da piastrelle o altri materiali che non rendono possibili interventi migliorativi dal punto di vista termico, se non modificando l’aspetto dello stabile: in questi casi la verifica sul superamento del limite pari al 10% va compiuta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019 e l’entrata in vigore il 6 maggio 2019 è diventata operativa la nuova normativa per la sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione. Il decreto ha per oggetto le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Nuovi obblighi antincendio, quando si applicano?

Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedimento si applicano agli:

1) edifici di nuova realizzazione;

2) edifici esistesti alla data di entrata in vigore del decreto;

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:

– limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;

– limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;

– evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza;

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

– edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;

– edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%della superficie complessiva delle facciate.

=> Ecco la bozza della nuova regola tecnica prestazionale per l’antincendio in condomini di altezza superiore a 24 mt.

Non si applicano, invece a:

– edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità;

Il decreto contente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini, come detto, ed è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, vale a dire il 6 maggio 2019.

Nuovi obblighi antincendio, da quando si applicano?

Tuttavia, è stato indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Ovvero, due anni di tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;

un anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni;

Con la entrata in vigore del Nuovo Decreto la gestione della sicurezza antincendio è stata differenziata a seconda dell’altezza dell’edificio.

Nuovi obblighi antincendio e condominii

In base a questo parametro, viene attribuito a ogni condominio un livello di prestazione compreso tra 0 e 3.

Le misure antincendio sono minime per il livello 0, mentre diventano massime per gli edifici di altezza superiore agli 80 metri, ove anche le regole previste sono molto articolate e complesse oltre che complete.

=> Nuova normativa antincendio per i condomini: maggiore sicurezza dei condomini o solo responsabilità per l’amministratore?

Nel Livello di Prestazione 0 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 12 metri e 24 metri le misure minime che il responsabile adottare sono quelle informative attraverso le quali lo stesso deve fornire agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l’esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori.

Al Livello di Prestazione 1 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 24 metri e 54 metri alle misure di cui al Livello di Prestazione 0 si aggiungono quelle della messa in atto di un piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di pericolo.

Questo documento, già stato previsto per i luoghi di lavoro è divenuto obbligatorio anche per gli edifici ad uso residenziale, con l’obbligo di renderlo disponibile agli occupanti.

Nel Livello di Prestazione 2 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 54 metri e fino ad 80 metri, in aggiunta alle prescrizioni dei livelli 0 e 1 è obbligatorio prevedere e procedere alla installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi.

Gli edifici che hanno altezza antincendi oltre gli 80 metri sono classificati con Livello di Prestazione 3 dovranno aggiungere alle dotazioni e prescrizioni dei Livelli 0, 1 e 2 le misure antincendio preventive e contestualmente pianificare l’emergenza; dovranno quindi avere un centro di gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).

Nuovi obblighi antincendio e amministratore di condominio

Da quanto sopra, possiamo estrapolare i compiti minimi di un amministratore di condominio per adeguare gli stabili amministrati alla nuova normativa, indicando le seguenti attività minime da adottare:

1) identificazione delle misure standard da attuare in caso d’incendio;

2) informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;

3) esposizione di un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

4) mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

5) identificazione delle istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

6) avvio delle azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

7) identificazione delle istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

8) esposizione del divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio.

=> Incendio in condominio e responsabilità dell’amministratore

Nuovi obblighi antincendio e condominio, che cosa accadrà a partire dal 7 maggio 2020?

In teoria nulla, non sono previsti controlli da parte degli organi competenti (VVF); però, nel caso in cui dovessero accadere degli incendi, ovvero in occasione di un controllo su altre attività soggette alle procedure di cui al DPR 151/2011 (vedi autorimesse, centrali termiche, od altro presente nel condominio) all’interno del condominio, scatteranno le verifiche e i controlli, non solo da parte dei VVF, ma anche dagli eventuali periti assicurativi coinvolti (un’attività che esercisce senza avere ottemperato ad un obbligo di legge, non ha diritto al risarcimento del danno).

=> Nuove norme antincendio per gli edifici di civile abitazione. Dal 6 Maggio si cambia

Inoltre, cosa che molti amministratori di condominio sottovalutano o addirittura non considerano, per il fatto che un edificio ha un’altezza antincendio inferiore ai 24 m (dunque non soggetta alla presentazione della SCIA) non vuol dire che lo stesso non deve rispondere alle norme tecniche afferenti a tale attività; in particolare:

-impianti elettrici e di messa a terra a norma realizzati e condotti in conformità alla normativa vigente (DM 37/08 – DPR 462/99);

presenza di segnaletica orizzontale e verticale;

presenza di porte tagliafuoco ecc.

Nella sostanza, gli amministratori di condominio, devono cogliere l’occasione per trasformare questo obbligo normativo, da un semplice adempimento amministrativo, ad un Up -Grade delle condizioni minime di sicurezza in corrispondenza delle parti comuni del condominio.

=> Sicurezza antincendio e comportamenti virtuosi da parte degli occupanti

Legge di Bilancio 2020: Bonus facciate

Legge di Bilancio 2020: Bonus facciate, proroga precedenti bonus fiscali, cessione e sconto delle detrazioni fiscali

Una delle novità più rilevante della Legge di bilancio è rappresentata dall’introduzione del così detto “bonus facciate”. Tale agevolazione prevede la detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 senza limite di spesa ed è recuperabile fiscalmente nell’arco di 10 anni. L’intervento riguarda gli immobili abitativi e, sembra, possa riguardare anche gli immobili non abitativi (come ad esempio gli immobili strumentali delle imprese). Bisogna comunque attendere chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il comma 219 della Legge di bilancio prevede che le spese possano riguardare anche solo quelle sostenute per la pulitura e tinteggiatura delle facciate, tese al recupero o restauro della facciata esterna di edifici rientranti nelle zone A o B ai sensi del DM 1444 del 1968.
Gli immobili in questione debbono rientrare nelle zone A e B ovvero devono essere ubicate in aree particolari. La zona A è quella ove sono ubicati edifici storici o di pregio e l’agevolazione riguarda sia questi sia le aree circostanti. La zona B è quella costituita da parti di territorio parzialmente o totalmente edificate; sono diversi dagli agglomerati della zona A (con la locuzione “parzialmente edificati” si intende indicare le superfici ove sorgono edifici in percentuale non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria).
L’intervento può essere sostanzialmente di 3 tipi:
1) può riguardare la manutenzione ordinaria intesa come semplice tinteggiatura o pulitura della parte esterna;
2) può riguardare la manutenzione straordinaria con interventi più consistenti;
3) può riguardare interventi che abbiano effetti migliorativi dal punto di vista termico o che riguardano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio (occorre rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza previsti dal DM 26.6.2015 e dal DM 26.1.2010).
Per quest’ultima tipologia, al fine di verificare la bontà dei risultati conseguiti in termini energetici e quindi conseguentemente di riconoscere la detrazione, la norma prevede che l’attività di controllo sia resa secondo l’art.14 del DL n.63 del 2013 comma 3bis e comma 3ter.
Il comma 3bis prevede che l’ENEA elabori le informazioni contenute nelle richieste inviate dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate e che, successivamente, invii una relazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al MEF, alle Regioni (dipende da dove è situato l’immobile in questione). Il comma 3ter prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto, fissi e definisca i requisiti tecnici che interessano gli interventi.
Il comma 221 della Legge di bilancio stabilisce che gli interventi che rientrano nel bonus facciate e quindi nella detrazione del 90%, debbano riguardare unicamente le parti opache dell’edificio, balconi o fregi e non quindi la strutture trasparenti quali la sostituzione degli infissi (che beneficeranno del risparmio fiscale del 50% qualora rispettino i requisiti di risparmio energetico) o la sostituzione delle grondaie (che beneficeranno dell’agevolazione fiscale del 50% se riferibili a manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici oppure in caso di interventi di carattere straordinario sulle singole unità). Sono altresì escluse le spese per la sostituzione degli impianti di illuminazione, per la progettazione dei lavori, per perizie e sopralluoghi e le altre prestazioni professionali.
Anche in questo caso, così come per le altre tipologie di bonus fiscale per le ristrutturazioni, verrà richiesto che il pagamento venga effettuato attraverso un bonifico tracciato.
E’ bene precisare che il “bonus facciate” riguarda gli interventi eseguiti sulla facciata e che non riguarda interventi più specificamente legati al così detto “cappotto termico” (si definisce così l’intervento che prevede l’applicazione di una serie di elementi edili prefabbricati direttamente sulla facciata dell’edificio; tali elementi sono in sostanza rappresentati da adesivo, materiale isolante, fissaggi, rivestimento base, rinforzo costituito da rete in fibra di vetro e rivestimento finale con primer e/o pittura protettiva. L’edificio viene così dotato di una sorta di “guscio” protettivo isolante in grado di far diminuire sensibilmente il consumo di combustibile necessario al riscaldamento riducendo la dispersione termica attraverso i muri esterni).
Il comma 175 dell’art.1 della Legge di bilancio prevede la proroga per gli sgravi relativi agli interventi di risparmio energetico, al recupero del patrimonio edilizio, al bonus mobili.
Gli interventi per il risparmio energetico riguardano l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione di classe A. La detrazione prevista è quella del 50%. Per le caldaie di classe energetica inferiore al 50%, la detrazione non è riconosciuta. La detrazione viene riconosciuta in misura superiore, pari al 65%, quando l’impianto di climatizzazione invernale viene sostituito:
1) da caldaie a condensazione di classe A abbinata ad un sistema di termoregolazione evoluto;
2) da sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
3) da generatori di aria calda a condensazione.
La Legge di stabilità prevede una proroga a tutto il 2020 anche per l’acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. I microcogeneratori sono impianti di potenza non superiore a 50 kw in grado di produrre calore ed elettricità usando lo stesso combustibile e corrispondono a motori stirling, a celle a combustione, ad impianti fotovoltaici. Per poter vedere riconosciuto il bonus del 65%, gli interventi in questione devono condurre ad un risparmio energetico di almeno il 20%. Il limite di spese è fino ad € 100.000,00.
Per quanto riguarda gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, la Legge di bilancio prevede l’aumento della detrazione, per tutto il 2020, dal 36% previsto dall’art. 16 bis del TUIR, al 50%. Le tipologie di intervento riguardano la manutenzione straordinaria, il risanamento e restauro conservativo, e la manutenzione ordinaria delle parti comuni. L’importo massimo è pari ad € 96.000,00.
Il bonus mobili prevede la detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. La detrazione in questione spetta ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1 gennaio 2019; essa va ripartita in 10 anni ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000,00.
Nel decreto “Milleproroghe” viene riconosciuta la proroga a tutto il 2020 anche per il bonus verde.
La Legge di bilancio presenta novità anche per la cessione e lo sconto delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi sugli immobili.
Per effetto dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 70 e 176, dal 1/01/2020:
– è soppressa la possibilità di optare per lo sconto in fattura per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;
– lo sconto in fattura permane per gli interventi di riqualificazione energetica, limitatamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello su parti comuni e di importi elevati.
Il comma 70 in commento, quindi, riscrivendo il comma 3.1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013 ripristina lo sconto in fattura per gli interventi:
– di ristrutturazione importante di primo livello di cui al DM 26 giugno 2015;
– eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
– con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Al riguardo il DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, definisce la “ristrutturazione importante di primo livello” come “l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
L’esercizio dell’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.
Lo sconto, inoltre:
– è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante;
– è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Al fornitore l’ammontare dello sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta:
– da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica;
– in cinque quote annuali di pari importo.
Non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 riguardanti, rispettivamente, i limiti di € 700.000 per le compensazioni annuali e di € 250.000 dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.