Cartella nulla se la notifica dell’accertamento al condominio non è eseguita nelle mani dell’amministratore

Valgono le regole stabilite per le persone fisiche. L’atto, ma solo se esiste un locale ad hoc, può essere consegnato anche al portiere

Se il destinatario di un accertamento è il condominio a chi va notificato l’avviso? Si applicano le stesse regole stabilite per le persone fisiche e, quindi, la notifica va eseguita nelle mani dell’amministratore o ai soggetti abilitati a riceverlo, ma solo nei luoghi in cui ciò è consentito. Tra questi può essere compreso anche lo stabile condominiale a condizione che esistano locali, come ad esempio la portineria, destinati allo svolgimento della gestione dei servizi comuni.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 25276/17, pubblicata oggi dalla quinta sezione civile, accoglie il ricorso di un condominio, destinatario di un accertamento della vecchia Ici. Il punto, secondo il ricorrente, è che la notifica dell’avviso non giunse mai a destinazione e, pertanto, l’omessa comunicazione comportò l’emissione delle cartelle di pagamento. Secondo la Ctr di Napoli che rigettava l’istanza del ricorrente, dagli atti risultava un avviso di ricevimento non consegnato al destinatario perché assente cui aveva fatto seguito l’immissione dell’avviso nella cassetta dello stabile, il deposito presso l’ufficio e la spedizione di una successiva comunicazione di avvenuto deposito. La commissione regionale riteneva non nulla né tantomeno inefficace la notifica perché tra le cassette doveva esserci anche quella dell’amministratore. D’altronde, secondo la tesi del giudice tributario, in assenza di un portiere non si può pensare che la notifica possa essere irregolare. La Cassazione non condivide il ragionamento e accoglie il ricorso.
Dalla decisione della Ctr risulta che la notifica degli avvisi è avvenuta presso il condominio e non presso il suo amministratore, inoltre, «la procedura relativa all’irreperibilità del destinatario per uno degli avvisi e quella di compiuta giacenza per l’altro è stata eseguita con riferimento al condominio e non alla persona fisica dell’amministratore». Non c’è prova che presso lo stabile condominiale esistessero locali, in particolare una portineria, «specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni». Anzi, il mancato recapito e la compiuta giacenza depone proprio per la mancanza di un locale simile che poteva essere ritenuto “ufficio” dell’amministratore. Il collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Le cartelle di pagamento sono annullate.

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