Comunicazione fiscale, l’anagrafe va aggiornata entro il 28 Febbraio

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 è stato istituito l’obbligo per gli Amministratori di Condominio, in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, di provvedere a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle spese sostenute da ciascun Condominio nell’anno precedente con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, sismabonus effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di beni mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni, oltre che la cessione del credito fiscale, da parte dei singoli condomini. I dati comunicati saranno inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti.

Il termine ultimo per adempiere è sancito nel 28 febbraio e se pur vero che non si tratta di un nuovo adempimento annuale, è bene che sia prestata la doverosa attenzione ad alcuni aspetti ed alle modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione da trasmettere nell’anno 2018.

La disamina del modello di comunicazione messa a disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria prevede che l’invio potrà essere di tipo:

-“Ordinario” per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relati ai lavori svolti nell’annualità.

-“Sostitutivo” l’opzione dovrà essere utilizzata qualora si intenda sostituire una comunicazione ordinaria trasmessa e ricevuta con esito positivo, o modificativa di una comunicazione sostitutiva già inviata.

-“Annullamento” comunicazione con la quale si richiede all’Agenzia delle Entrate l’annullamento di una trasmissione dati ordinaria o sostitutiva

Qualora l’Amministratore si accorgesse di errori nella comunicazione già trasmessa o che risulti necessario apportarvi modifiche, per poter inoltrare una comunicazione di annullamento o sostituzione è necessario che attenda l’esito positivo di quanto trasmesso in modalità “ordinaria” o “sostitutiva”, pertanto non saranno valide comunicazioni di annullamento o sostituzione in mancanza della ricevuta emessa dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla comunicazione che si intende annullare o sostituire.

I dati da inserire nella comunicazione rimangono pressoché invariati rispetto a quelli inseriti nella trasmissione avvenuta nell’anno appena concluso, tuttavia si rende indispensabile focalizzare l’attenzione su alcune aggiunte previste dall’Amministrazione finanziaria:

-E’ stato introdotto un “progressivo di intervento”. Per gli interventi rientranti nelle lettere A,B,D,E,F,G,H,I,L, (si vedano le istruzioni ministeriali) sarà individuata la tipologia di lavoro effettuato in Condominio nell’anno di riferimento, con le restanti lettere C,M,N,O,P (si vedano le istruzioni ministeriali) si individueranno tutti gli interventi della stessa tipologia effettuati nell’anno di riferimento in Condominio, ristrutturazione, riqualificazione energetica ecc…, che dovranno essere accorpati in un’unica voce. Si precisa che qualora la comunicazione sia effettuata su più file per lo stesso Condominio il progressivo di intervento dovrà essere unico.

-“progressivo edificio”; finalizzato a individuare un singolo edificio all’interno di un Condominio. Tale dato si rende obbligatorio qualora rientri nelle tipologie C,M,N,O,P sopra riportate. L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che deve essere mantenuto lo stesso progressivo edificio nei casi in cui la comunicazione degli interventi eseguiti, di tipologia diversa, è effettuata su più file.

-La nuova comunicazione obbligherà ad inserire i dati catastali delle unità immobiliari; allorché non venissero inseriti verrà bloccato il flusso e la trasmissione sarà impossibilitata. È consigliabile controllare l’Anagrafe Condominiale al fine di verificare la disponibilità degli stessi o in alternativa richiederli celermente ai condòmini. È istituito l’obbligo di accorpare le pertinenze con autonoma rendita catastale alle unità immobiliari principali, unificando inoltre le quote millesimali e gli importi spettanti.

-La sezione relativa ai dati catastali mancati dovrà essere compilata esclusivamente in caso di immobili non censiti e in tal caso dovranno essere trasmessi gli estremi della domanda di accatastamento.

-È stato modificato il capo “tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, il quale potrà assumere i seguenti valori: proprietario, titolare di un diritto reale o personale di godimento comunicato all’Amministratore ed infine la spesa potrà essere attribuita ad un altro soggetto comunicato all’Amministratore dal proprietario dell’immobile.

-Tutti gli importi dovranno essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, o per difetto se inferiore a detto limite.

-Qualora si fosse concretizzata nel corso dell’anno una cessione del credito fiscale da parte di un condomino ad un soggetto terzo, l’Amministratore è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati del cedente, i dati del cessionario e la quota ceduta. Si precisa che qualora l’invio dei dati fosse errato la cessione del credito fiscale decadrebbe.

Si raccomanda pertanto di verificare i dati in possesso nell’anagrafe condominiale e qualora fosse necessario, provvedere ad un tempestivo aggiornamento degli stessi, consci e consapevoli che la mancata trasmissione della comunicazione o la tardiva trasmissione ad oggi non è sanabile in alcun modo (per la lettera da inviare ai condòmini cliccare qui ).

Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche i fabbricati c.d. “Condomìni minimi”. Va precisato che qualora fosse stato nominato un Amministratore quest’ultimo sarà tenuto ad ottemperare a tale adempimento entro il termine succitato; diversamente, se non fosse stato nominato un Amministratore non vi sarà l’obbligo di trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Resta invece obbligatorio l’invio delle specifiche richieste per la cessione del credito fiscale.

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