Paga il proprietario esclusivo per l’azione urgente senza titolo: con la legge 220/12 lo stop è un potere-dovere dell’amministratore. Niente spoglio del servizio per il pignorato.
Inammissibile. Non va molto lontano il ricorso ex articolo 700 Cpc del singolo proprietario moroso contro il condominio che gli ha staccato l’acqua: dopo la riforma, infatti, la sospensione del servizio idrico a chi non paga la bolletta è divenuta un potere-dovere dell’amministratore dal momento che dall’articolo 63 disp. att. Cc risulta scomparso l’inciso «ove il regolamento lo consenta», mentre l’interessato non può lamentare lo spoglio dell’acqua, specialmente dopo l’avvenuto pignoramento e la disposta vendita forzata dell’immobile. Risultato: si configura la lite temeraria a carico della parte che ha proposto il ricorso d’urgenza. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata dalla seconda sezione civile del tribunale di Modena
Il singolo condomino deve essere condannato per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario ravvisandosi nel concreto tutti i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, Cpc per il ricorso d’urgenza promosso ex articolo 700 c.p.c. dopo che l’assemblea condominiale ha deliberato la sospensione per morosità dell’approvvigionamento idrico nel relativo appartamento dovendosi ritenere che, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione «ove il regolamento lo consenta», il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato configuri un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso, il quale non può lamentare alcuno spoglio non essendo il condomino possessore né detentore dell’immobile, dopo il pignoramento e la vendita forzata disposta.