Molti condomini prevedono clausole che vietano agli animali domestici l’uso del’ascensore insieme ai padroni.
Di fronte alle sempre maggiori clausole regolamentari che proibiscono all’animale, nonostante in compagnia del padrone, di accedere all’ascensore, si è ingenerato un vivace dibattito con al centro la nuova normativa dettata dalla legge 220/12 e del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice civile. In sostanza, la legge ha aggiunto al summenzionato articolo un ultimo comma il quale recita espressamente che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. La normativa, tuttavia, riguarda il regolamento assembleare, il quale sia stato approvato in assemblea nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1138 del codice civile.
Diverso il caso del regolamento contrattuale, che richiede l’approvazione di tutti i condomini e può, di fatto, andare a limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, senza però derogare a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 1138. In pratica le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare a una serie di norme puntualmente elencate.
Tra queste non risulta menzionato l’art. 1102 del codice civile, che si occupa dell’uso della cosa comune, stabilendo che ciascun partecipante possa servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In particolare, l’art. 17 d.p.r. n. 162/99, riguardante i divieti di utilizzazione dell’ascensore, vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata”, ma nulla stabilisce con riferimento agli animali.
È questo il quadro normativo, nella sua complessità, che ha indotto i proprietari di animali domestici a ritenere illegittime le clausole che impediscono l’uso dell’ascensore agli animali domestici, posto che il bene viene utilizzato in maniera conforme alla sua destinazione. Da qui l’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria che in diverse occasioni ha ritenuto affetta da nullità la clausola regolamentare.
Ogni clausola, tuttavia, deve essere valutata caso per caso e in relazione al contesto. Il regolamento, ad esempio, può prevedere delle norme di condotta per disciplinare l’uso delle cose comuni: se, per legge, i cani devono essere dotati di microchip, iscritti all’anagrafe canina e sottoposti a controlli veterinari, per evitare che la presenza del peloso nello stabile arrechi pregiudizio agli altri inquilini, potrebbe, ad esempio, essere imposto che venga condotto al guinzaglio, che l’ascensore venga mantenuto pulito dal proprietario a seguito dell’utilizzo e così via.
Ciononostante, il dibattito non può dirsi affatto concluso, come dimostra una recente sentenza del Tribunale di Monza il 28 marzo 2017 a seguito dell’impugnazione per nullità di una clausola del regolamento del supercondominio che aveva previsto non solo il divieto dell’uso dell’ascensore ai proprietari accompagnati dal proprio animale domestico, ma anche sanzioni in caso di inosservanza. Il Tribunale, nonostante le rimostranze, si è espresso per la validità di tale clausola, dando ragione al supercondominio convenuto il quale aveva replicato che il regolamento non impediva agli inquilini di detenere animali domestici, ma unicamente di utilizzare l’ascensore, bene comune, per il loro trasporto.