Il condomino torna al centralizzato se il suo distacco costa di più agli altri e riduce il calore nelle case

Se il distacco dall’impianto centralizzato comporta un aggravio di costi per tutti gli altri proprietari e uno squilibrio di funzionamento, il condomino sarà tenuto al ripristino della situazione originaria. Né tanto meno il proprietario potrà pensare semplicemente di concorrere alle spese per manutenzione straordinaria, messa a norma e conservazione dell’impianto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 22285/16, pubblicata il 3 novembre dalla sesta sezione civile.
Il collegio rigetta il ricorso del proprietario di un appartamento che decideva di distaccarsi dall’impianto centralizzato. Il condominio, però, con una delibera, non concedeva al ricorrente tale possibilità perché avrebbe danneggiato le altre unità sia da un punto di vista economico che di rendimento del riscaldamento. A dare credito al condominio è il tribunale che rigetta l’istanza del proprietario. La Cassazione è dello stesso avviso: al ricorrente non può essere concessa tale facoltà. È ammessa la possibilità del singolo di distaccarsi dall’impianto comune, a patto però che non ci siano aggravi di costi per gli altri condomini e che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento.
L’onere della prova in capo al condomino che intenda esercitare tale facoltà viene meno «soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti citati». Va fatta un’ulteriore precisazione: chi intende distaccarsi dovrà, «in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o aggravi per i restanti condomini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante».

Né il soggetto interessato potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto solo «a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma», perché tale opportunità è prevista solo per i proprietari che abbiano potuto distaccarsi e che abbiano dimostrato che dal loro distacco non derivano conseguenze spiacevoli per gli altri condomini.

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