“Se il sottotetto ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’uso come vano autonomo e se esso risulta in concreto, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, va annoverato tra le parti comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma di cui all’art. 1117 c.c., la quale si ritiene operi ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi”.