Un condomino ben può decidere di staccarsi dal riscaldamento centralizzato in assenza di una delibera autorizzativa se ciò non nuoce agli altri proprietari esclusivi. Infatti è da escludere «la necessità di una delibera condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell’impianto» anche se «il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonché a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sé una diminuzione degli oneri del servizio». Lo ha sancito l’ordinanza 18170 del 16 settembre 2016 della sesta sezione civile della Cassazione.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso di un condominio contro la decisione del giudice del rinvio di annullare la delibera con cui l’ente aveva respinto le richieste di una condomina per ottenere il placet per il distacco del centralizzato da due appartamenti di sua proprietà. Il giudice, sulla base della nuova formulazione dell’articolo 1118 Cc introdotta dalla riforma del condominio, dopo aver attentamente esaminato quanto dichiarato in sede di merito circa la ctu eseguita, ha anche escluso l’obbligo della condomina in questione di contribuire alle spese di gestione. Dalla ctu emergeva infatti che il distacco dall’impianto non comportava squilibri termici nell’erogazione del servizio e/o aggravi di spesa e che la contribuzione alle spese straordinarie e ordinarie, quindi alle spese di conservazione dell’impianto dovesse ritenersi adeguata. Il condominio nulla può pretendere.