Divulgazione frasi ingiuriose

Attenzione a non riportare frasi ingiuriose nelle lettere inviate ai condomini,anche se riproducono fedelmente ciò che è stato trascritto nel verbale di assemblea.

Tale divulgazione, infatti, non inerisce al diritto – dovere di informare i condomini sull’andamento dell’assemblea ma implica il reato di diffamazione (articolo 595 codice penale).

Così si è espressa la Corte di Cassazione (sezione penale, sentenza n. 44387 del 2015) che ha confermato la condanna dell’amministratore, per il citato reato, per aver inviato una lettera a tutti i condomini in cui riportava le frasi ingiuriose espresse, nel corso di un’assemblea, da un geometra contro due condomini dicendogli che «non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti» (uno dei due condòmini offeso era il presidente dell’assemblea che aveva contestato il bilancio predisposto dall’amministratore che si era, successivamente, dimesso).

L’amministratore, a sua difesa, richiamava a giustificazione l’articolo 51 codice penale («esercizio di un diritto o adempimento di un dovere»), per cui egli aveva il diritto – dovere di informare i condomini sulle vicende relative all’assemblea e su tutte le vicende in generale.

Sosteneva che la lettera non era finalizzata a offendere la reputazione dei due condomini – in quanto era indirizzata ai soli diretti interessati – e che le espressioni non erano a lui imputabili (essendosi limitato a riportarle).

Non sono stati dello stesso avviso i giudici di legittimità i quali hanno ritenuto che in ordine all’articolo 51 codice penale «la libertà di riferire i fatti, ed anzi, il dovere quale amministratore di informare i condomini (…) doveva accordarsi con l’interesse della persona offesa a che non venisse amplificata l’espressione ingiuriosa asseritamente pronunciata da un terzo ai suoi danni» non sussistendo alcun interesse generale dei condòmini a conoscere le espressioni ingiuriose pronunciate durante l’assemblea.

In pratica l’unico interesse effettivo che andava divulgato a tutti poteva essere quello di far conoscere le dichiarazioni del geometra non avendo utilità alcuna, per i condomini, apprendere l’esistenza di offese nei confronti di alcuni di essi.

Nei fatti, la Cassazione ha ribadito che tale divulgazione (accertata dalle lettere inviate a tutti i condomini e non spedite solo ai due soggetti interessati e contenenti anche una serie di ulteriori comunicazioni di interesse condominiale) faceva comodo all’amministratore perché costituiva un canale di trasmissione con il quale le ingiurie potevano diffondersi il più possibile allo scopo di offendere la reputazione dei due condomini.

Non è la prima volta che un giudice nel valutare il comportamento dell’amministratore ha configurato il reato di diffamazione quando, per esempio, affigge nell’atrio del condominio i nomi dei condomini morosi . Il comportamento divulgativo ha trovato rilievo anche sotto il profilo della violazione del diritto alla privacy.

La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prescrive che il trattamento dei dati personali deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

la Cassazione, nella fattispecie in esame, ha applicato tali principi della proporzionalità delle condotte in funzione dello scopo da perseguire (divulgare i fatti a scopo informativo e non divulgare le offese non pertinenti allo scopo informativo).

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.