Grazie alla riforma niente fondo cassa per sopperire alle morosità senza l’unanimità dei condomini

Nulla la delibera che motiva l’istituzione per «esigenze contabili» ma punta a risolvere problemi di liquidità. Serve il sì di tutti anche in caso di pignoramento. L’amministratore criticato si giustifichi

Nulla. È inefficace la delibera che senza l’unanimità dell’assemblea costituisce un fondo cassa condominiale «per esigenze contabili» ma in realtà punta a risolvere i problemi di liquidità dell’ente di gestione. E il merito è del nuovo articolo 63 disp. att. Cc secondo cui i creditori del condominio, ad esempio, non possono agire nei confronti dei proprietari esclusivi in regola con i pagamenti senza prima aver escusso senza successo quelli morosi. Lo stabilisce il tribunale di Roma con la sentenza 13857/16, pubblicata dalla quinta sezione civile.

Senza eccezioni
Accolta in parte la domanda dell’ex amministratore e di alcuni condomini suoi congiunti. Stop alla decisione dell’assemblea che dispone di creare un fondo cassa pro quota di 200 euro in due rate, il tutto anche «per il pagamento di fatture». La costituzione del “tesoretto” fra l’altro non viene delibera sulla base dei millesimi danneggiando così i proprietari di unità immobiliari più piccole. E già prima della riforma la giurisprudenza ha chiarito che una siffatta costituzione del fondo cassa equivale a chiedere un ulteriore esborso ai condomini che hanno già pagato le loro quote, chiamandoli a partecipare alle spese in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprietà. L’unica eccezione era rappresentata dalla possibilità di approvare il fondo cassa a maggioranza nel caso di azione esecutiva sulle parti comuni ad opera di un creditore del condominio. Oggi senza l’unanimità neppure questo è possibile dopo le modifiche apportate dalla legge 220/12 all’articolo 63 disp. att. Cc.

Obbligo di trasparenza
Non viene risarcita invece l’amministratrice che sosteneva di essere stata fatta segno di attacchi ingiuriosi. Ogni condomino ha diritto di sollecitare il controllo dell’ente gestorio sull’operato del suo rappresentante, a patto di non trascendere in invettive personali. E il carattere fiduciario dell’incarico, oltre che il principio di trasparenza nella gestione, impone all’amministratore di confrontarsi con i condomini e giustificare il proprio operato. Spese di lite compensate.

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