Grondaie intasate dalle foglie del vicino: non spetta alcun risarcimento

Se le grondaie sono intasate dalle foglie del vicino, non spetta alcun risarcimento. Ebbene sì, se dall’albero del vicino cadono foglie e aghi sul tuo tetto, non hai alcun diritto a richiedere il risarcimento per il possibile danno che comporterebbe l’intasamento delle grondaie. Inoltre, non è possibile nemmeno richiedere un contributo fisso per la pulizia annuale.

Questo è quanto ha stabilito, con la sentenza n. 3550 del 20 novembre 2014, il Tribunale di Padova in merito al possibile risarcimento del danno derivante dalla mancata pulizie delle grondaie. +

Grondaie intasate dalle foglie del vicino: Il caso

Tutto risale a quando l’inquilino di uno stabile ha chiamato in causa il fratello, poiché all’interno della proprietà di quest’ultimo c’era una conifera con foglie aghiformi e piccoli frutti che, ogni volta che si staccavano, a causa del vento finivano sulla grondaia dell’abitazione confinante e, visto che questi non venivano rimossi annualmente, avrebbero potuto, secondo la persona con la grondaia intasata, provocare danni ingenti in futuro.

Per questo motivo, quindi, la persona in questione ha deciso di chiedere al giudice di condannare il fratello ad eliminare il problema e a farsi carico, oltre che della pulizia annuale della propria grondaia, di un risarcimento preventivo in vista di danni futuri. Ma, presentandosi all’udienza, l’accusato ha contestato in pieno le richieste avanzate dal fratello.

Grondaie intasate dalle foglie del vicino: il giudizio della Corte

Pertanto, essendoci alla base una richiesta di risarcimento preventivo in vista di danni futuri, è opportuno, per il giudice, fare chiarezza sul termine danni futuri, con il quale si “allude alle conseguenze patrimonialmente sfavorevoli non attuali che sono destinate a prodursi con riferimento ad un evento dannoso già verificatosi“.

E’ dunque sbagliato usare il termine danni futuri, poiché “future sono piuttosto le conseguenze sfavorevoli dell’evento dannoso”.

Fatta dunque questa dovuta premessa, il problema, secondo i giudici, “è quello di conciliare la futuritá di tale pregiudizio con il criterio legale in base al quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell’illecito: si ponga mente al fatto che il disposto dell’art. 1223 cod.civ. è ritenuto per lo più applicabile anche in tema di illecito extracontrattuale“.

Grondaie intasate dalle foglie del vicino: a chi tocca pagare?

Precedentemente, con la sentenza n. 10072 del 27 aprile 2010, la Cassazione aveva stabilito che “il danno futuro va risarcito anche qualora sia soltanto rilevantemente probabile“. E in questo modo si capisce che “la certezza che deve sussistere per rendere risarcibile il danno futuro non è la stessa di quella che caratterizza il danno presente, ma soprattutto che per risarcire un danno futuro non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro, mentre è sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi: questo accade ogni volta che tale pregiudizio appare come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto“.

Nel caso in esame, quindi, secondo il giudice del Tribunale di Padova non vi è alcuna prova del danno futuro, ma solo una mera probabilità che non è sufficiente per condannare il fratello vicino, nella cui proprietà è presente una conifera con foglie aghiformi. Nella fattispecie il giudice si è appellato all’art. 2051 del c.c. sulle responsabilità del custode, e ha stabilito che “il proprietario di un albero non può essere responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la sola caduta di foglie sul fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento, trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato“. (In tal senso Cass. sez. III, 9.8.07, n. 17493).  Pertanto il giudice ha rigettato il ricorso dell’uomo che voleva essere risarcito preventivamente in vista di un danno futuro.

 

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