Guida operativa su “Superbonus 110%”

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Guida operativa per il così detto Superbonus 110%.

In un primo momento si era creduto che l’Agenzia avesse emanato l’atteso provvedimento su sconto in fattura e cessione del credito, ma non è così.

Come ricorda la stessa Agenzia dell’introduzione della Guida il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Una misura che dovrebbe funzionare da leva per il rilancio del settore edilizio e da forte incentivo per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare destinato a uso abitativo.

Nella guida rilasciata l’Agenzia ha messo in evidenza:

  1. in che cosa consiste l’agevolazione e la sua cumulabilitàcon altre;
  2. chipuò usufruirne;
  3. quali sono gli interventi agevolabili, con la chiara indicazione della distinzione tra interventi trainanti e trainati;
  4. le alternativealla detrazione (cessione del credito e sconto in fattura);
  5. controllidell’Agenzia;
  6. gli adempimenti di tipo amministrativo e tecnico cui bisogna far fronte per ottenere il beneficio in esame (asseverazione, ecc.).

Operatività del superbonus 110%

In teoria il superbonus 110% è già operativo dall’1 luglio e può essere usufruito con una detrazione della spesa effettuata da utilizzarsi in cinque anni e con rate di pari importo.

Di fatto in tanti, tantissimi, attendono l’emanazione di due provvedimenti, per i più fondamentali, ai fini del godimento del beneficio.

Il riferimento è ai requisiti degli interventi ammessi al superbonus unitamente ai costi massimi di riferimento e al provvedimento su sconto in fattura e cessione del credito.

Rispetto al primo, spiega la Guida, nelle more dell’adozione del decreto da parte del Ministero dello Sviluppo economico (MISE), continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3- ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Come dire: chi volesse far partire subito i lavori saprebbe già quali interventi far eseguire per poter ottenere la detrazione del 110%.

Ricordiamo che per la fruizione del beneficio, indipendentemente dal fatto che si opti per la detrazione “classica” ovvero per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario che:

– il miglioramento di prestazione energetica sia di almeno due classi, raggiungibile anche grazie alla combinazione di interventi trainanti e trainati;

– un tecnico abilitato attesti ciò mediante A.P.E. nella forma della dichiarazione asseverata (anche per la forma dell’asseverazione e le modalità di trasmissione della medesima si è in attesa di un decreto attuativo del MISE).

Cessione del credito e sconto in fattura, lo stato dell’arte

L’art. 121 del decreto Rilancio consente ai soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi in esame di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Qui lo sconto può arrivare al 100%. E’ il fornitore che ne beneficerà nella misura del 110%;

– per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Qui si tratta direttamente della cessione della detrazione in misura pari al 110%.

Per le modalità concrete di fruizione di queste forme di agevolazione si è in attesa del famigerato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus 110%, quali accorgimenti per ottimizzare il vantaggio fiscale?

Il Decreto Rilancio introduce una importante detrazione fiscale che, se sapientemente sfruttata, rappresenta una opportunità per trasformare in realtà i progetti di rifacimento, riqualificazione ed efficientamento immobiliare

Nelle ultime settimane si è parlato, discusso e letto molto anzi moltissimo del nuovo c.d. bonus 110%.

In particolare, l’attenzione dei più si è concentrata sulla fattibilità di talune tipologie di interventi nel rispetto dei massimali di spesa previsti e conseguentemente sull’effettivo costo da sostenere.

Sul punto, si sono registrate due “correnti di pensiero” diametralmente opposte: una più scettica rispetto a una effettiva convenienza del beneficio fiscale, quantomeno così come presentata dal Governo e, l’altra, al contrario, certa di poter realizzare importanti lavori di riqualificazione immobiliare sia da un punto di vista energetico sia di adeguamento alle più recenti misure antisismiche, con un esborso finanziario pari (o quasi) addirittura a zero.

Probabilmente la verità sta nel mezzo!

Si tratta di un incentivo sino a ora senza precedenti che può garantire se non un intervento totalmente a costo zero, sicuramente una importante opportunità per migliorare le condizioni dei nostri immobili, ottenendo un sicuro vantaggio fiscale.

Ciò soltanto se il progetto approvato è eseguito nel pieno rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dal nuovo Decreto Rilancio.

Per arrivare all’obiettivo, ovverosia ottenere il maggior vantaggio fiscale possibile, occorre partire da idee chiare.

Tenendo presente che il Decreto è ancora orfano dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che saranno assolutamente dirimenti su alcuni aspetti della normativa e che ogni singolo caso va valutato a sé in base alle caratteristiche dell’immobile nonché dell’intervento e tenendo bene a mente che si tratta appunto di ipotesi astratte che potrebbero trovare applicazione in alcuni casi e in altri no, proviamo a ragionare su quali potrebbero essere le valutazioni da non omettere per ridurre il più possibile l’esborso finanziario.

Primo step: attenta analisi degli interventi

Il primo step da compiere è quello di valutare lo stato dell’immobile sul quale si intendono eseguire i lavori.

In particolare, nel caso in cui si eseguono interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, rientranti nel c.d. ecobonus, occorrerà effettuare a esempio una preliminare diagnosi energetica dell’immobile, finalizzata a individuare, secondo un ordine di priorità, i lavori da eseguire per ottimizzare il rapporto costi/benefici e realizzare le opere economicamente più vantaggiose.

Si tratta di una procedura in alcuni casi utile e in altri necessaria per evitare di approvare e avviare lavori che alla fine non consentano di ottenere l’auspicato beneficio fiscale.

Tale analisi deve essere svolta da tecnici specializzati nell’efficienza energetica che analizzino i problemi dell’edificio, e forniscano soluzioni chiare, traducendole in un progetto coerente e integrato.

Dal corretto svolgimento di tale fase preliminare può dipendere la riuscita dell’intera “operazione”.

A esempio basti pensare ancora agli interventi di isolamento termico. Non tutti gli interventi che, seppur sulla carta rientrano nella definizione di cappotto termico, danno automaticamente diritto alla detrazione pari al 110%.

Occorre infatti che i lavori garantiscano il doppio salto della classe energetica.

Come noto, il testo del Decreto Rilancio, approvato in Aula e in attesa della conversione, conferma, quale presupposto per l’ottenimento del diritto alla detrazione “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio […] ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”.

In linea generale, un immobile che parte da una classe energetica più bassa a esempio G e F avrà più possibilità di soddisfare il requisito del doppio salto energetico.

Ne consegue che, qualora gli interventi non apportino il previsto miglioramento energetico, non si avrà diritto alla detrazione e i relativi costi rimangono definitivamente a carico del contribuente.

Ma non è tutto!

Al fine di ottenere l’incentivo fiscale, occorre, inoltre, rimanere nel rispetto dei massimali di spesa previsti dall’articolo 119.

Come abbiamo in precedenza rilevato, il nuovo testo del Decreto Rilancio prevede una griglia di tetti di spesa sensibilmente ridotti.

Per determinate tipologie di interventi, soprattutto quelle più importanti, potrebbe risultare difficile rispettare tali massimali, con la conseguenza che tutto il quantum che eccede tali limiti sarà rimarrà a carico del contribuente.

Poste tali necessarie premesse, se i requisiti richiesti dalla normativa sono rispettati, ci troveremo verosimilmente di fronte ai seguenti costi, vediamo generico un esempio:

Costo totale dell’intervento euro 5.300,00 di cui:

  1. per prestazione lavorativa euro 2.300,00
  2. costo dei beni significativi euro 3.000,00.

Sul costo dei beni significativi pari a euro 3.000,00 l’Iva al 10% si applica solo su euro 2.300, ovverosia sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (5.300,00 – 3.000,00 = 2.300,00).

Sul valore residuo (euro 700,00) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Secondo step: scelta della modalità di fruizione del beneficio fiscale

Ulteriore valutazione riguarda la scelta di usufruire direttamente dell’incentivo fiscale o, al contrario, optare per le c.d. modalità alternative di utilizzo del beneficio, ovverosia sconto in fattura o cessione del credito.

È proprio sul punto che l’Amministrazione finanziaria dovrà dipanare i maggiori dubbi.

In particolare, occorrerà definire linee guida chiare per comprendere, prima di approvare e intraprendere i lavori, le procedure per calcolare con esattezza quali vantaggi si ottengono scegliendo una o l’altra strada.

A oggi, infatti, non si hanno le idee chiare sulle procedure da attivare per optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

In attesa di tali chiarimenti, si può in ogni caso ritenere che, nelle ipotesi in cui si scelga di utilizzare direttamente la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, ai fini di diminuire il “carico fiscale”, il contribuente dovrà disporre di adeguata disponibilità per sostenere tutti i costi e non potrà beneficiare del vantaggio fiscale non immediatamente ma ripartito in cinque quote annuali.

A esempio:

spesa sostenuta: € 9.000,00

credito di imposta: € 9.900,00 (€ 9.000,00 x 110%)

detrazione annuale: € 1.980,00 (€ 9.900,00/ 5)

Diverso discorso vale per i c.d. soggetti incapienti, per i quali soltanto è stata da sempre prevista la possibilità di ricorrere all’istituto della cessione del credito anche nei confronti di banche e intermediari finanziari, possibilità, oggi, estesa dal Decreto Rilancio a tutti i contribuenti che eseguono gli interventi previsti dal bonus 110%.

Si ritiene che tali soggetti per non vanificare il vantaggio fiscale previsto, avranno la possibilità di optare quale scelta (forse obbligata) per l’istituto della cessione del credito.

E lo sconto in fattura?

Tale ulteriore modalità alternativa di fruizione del beneficio fiscale, come in altre occasioni rilevato, consente di ottenere un vero e proprio sconto, ovverosia una riduzione del corrispettivo da parte dell’impresa che esegue i lavori.

Si tratta di una scelta che potrebbe interessare particolarmente i contribuenti, poiché dovrebbe consentire di ottenere una immediata “percezione del risparmio”, seppur non in termini fiscali.

Meno conveniente potrebbe eventualmente risultare per le imprese, le quali dovrebbero dover anticipare l’intero costo dell’intervento per poi beneficiare, in seguito, dell’incentivo, utilizzandolo in compensazione per ridurre il proprio debito di imposta nei confronti dell’Erario o, in alternativa, optare per la cessione del credito.

A pochi giorni dalla conclusione dell‘iter di conversione sono ancora molti, troppi i dubbi da sciogliere.

Soltanto a seguito dell’emissione di tutti i chiarimenti da parte dei soggetti competenti, sarà possibile incastrare tutti i pezzi del puzzle e approvare con serenità gli interventi necessari da realizzare.

Il meccanismo è già noto per il bonus al 65, 75 e 85%. Resterà da capire quanto le banche e gli intermediari finanziari agevoleranno il ricorso a questa modalità – che in teoria consentirebbe i famosi lavori gratis – ed a che costo.

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