Il condominio paga l’auto danneggiata anche se chi faceva manovra sa che il cancello è a rischio

Il condominio risarcisce i danni all’auto del singolo proprietario esclusivo cagionati dal cancello carrabile con chiusura automatica posto all’ingresso del fabbricato. E ciò perché l’ente di gestione risulta responsabile in base agli articoli 2051 e 2043 Cc per avere mantenuto in servizio un impianto a rischio, nonostante il pericolo di danni fosse raro: il sinistro, per quanto improbabile, si è comunque verificato. Non conta che a fare la manovra in cortile ci sia comunque un condomino, vale a dire una persona che vive nel palazzo e quindi ben conosce la chiusura asimmetrica del cancello: la struttura è automatizzata e risulta dunque soggetta alla direttiva europea macchine mentre il proprietario esclusivo di un appartamento nell’edificio deve in ogni caso essere considerato un consumatore da tutelare. È quanto emerge dalla sentenza 316/15, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Trento (magistrato onorario Antonio Orpello).

Tutela inadeguata
L’ente di gestione paga al condomino 2.800 euro di danni per l’auto rimasta schiacciata nel cancello durante la retromarcia. Il punto è che la chiusura risulta asimmetrica perché la struttura presenta un’anta aperta e un’altra chiusa e lascia supporre erroneamente che sia aperta o chiusa laddove invece è ancora in movimento. Anche le fotocellule non hanno tutelato in modo adeguato il veicolo in transito. È allora inutile la delibera con cui l’assemblea decide di non indennizzare il condomino proprietario dell’auto: la decisione non impedisce certo al danneggiato di agire per far valere il diritto al risarcimento entro l’ordinario termine di prescrizione. In base al codice del consumo il singolo condominio ha diritto a un «elevato livello di tutela», mentre non risulta abnorme la condotta dell’automobilista che si risolve in una consentita manovra di retromarcia. Il fatto che al momento del sinistro ci sia una persona che conosce il cancello a rischio «denota ancor più – scrive il giudice – il potenziale pericolo tanto più per chi è del tutto estraneo allorché si ha una parziale visuale di esso». E il risarcimento sarebbe potuto essere più cospicuo se la parte avesse prodotto la fattura del carrozziere con il bonifico e foto più chiare sui danni patiti senza limitarsi alla valutazione di parte. L’assicurazione copre il condominio che paga le spese di giudizio.

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