Il condòmino che rinuncia al riscaldamento centralizzato, distaccandosi dall’impianto comune, è tenuto a pagare, oltre alle spese per la manutenzione straordinaria, anche quelle per la manutenzione ordinaria dell’impianto. Lo hanno deciso, a sorpresa, i giudici della Corte d’appello di Milano, con la Sentenza n.3360 del 31 luglio 2015 , che ha condannato il proprietario di un alloggio inserito in un condominio, a pagare le spese relative al funzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato e alla sua manutenzione, anche dopo l’avvenuto distacco.
Una sentenza che interpreta in modo singolare l’articolo 1118 del Codice civile «Diritti dei partecipanti sulle cose comuni», sensibilmente integrato dalla Legge di riforma del 2012. La norma stabilisce, infatti, che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Nonostante si faccia chiaramente riferimento alle sole spese di manutenzione straordinaria, per i giudici di secondo grado nelle spese per la «conservazione dell’impianto» rientrerebbero anche quelle per la manutenzione ordinaria, poiché «se non viene mantenuto in via ordinaria, il bene è destinato a deteriorarsi».
Inoltre, aggiunge la Corte, «il condomino non può certo conseguire il risultato di preservare, a spese degli altri comunisti – spese attinenti alla citata manutenzione ordinaria -, il valore della propria unità abitativa». In sostanza, anche dopo essersi distaccato dall’impianto centralizzato, il condomino deve continuare a pagare tutte le spese che riguardano lo stesso impianto, che è a tutti gli effetti una parte comune dell’edificio a cui in futuro il condomino «potrebbe sempre riallacciarsi».
L’interpretazione dei giudici della Corte d’appello è decisa, anche rispetto alla sentenza emessa un anno prima dalla Cassazione (n. 9526 del 30 aprile 2014), che si era espressa su un condòmino che aveva rinunciato anch’egli al riscaldamento centralizzato; in quel caso specifico, però, i giudici si erano limitati ad affermare come lo stesso condòmino fosse tenuto a pagare le spese per la manutenzione ordinaria (oltre a quelle per la manutenzione straordinaria) solo nel caso in cui, a distacco avvenuto, gli altri condòmini non avessero avuto un risparmio sui consumi. Una condizione peraltro dettata dall’articolo 1118 del Codice civile, che contempla il distacco, ma solo a patto che l’operazione non comporti «aggravi di spesa per gli altri condomini».