Deve ritenersi legittima la delibera dell’assemblea condominiale che all’unanimità consente la prosecuzione dell’utilizzo della cosa comune da parte del proprietario esclusivo che ha installato un impianto di condizionamento dell’aria sul muro perimetrale dell’edificio dovendo osservarsi la mancanza di lesività della condotta per la minima incidenza materiale dell’uso esclusivo sia dall’assenza di un manifestato interesse contrario, dovendosi ritenere legittimo l’uso più intenso dello spazio condominiale da parte del singolo proprietario esclusivo, ricordando che l’utilizzo paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipo tetica e astratta essi ne potrebbero fare.
Cass. Civile, sentenza n. 8857, sezione Sesta, del 04-05-2015