La maggioranza per la nomina dell’amministratore è ancora in discussione

La maggioranza per la nomina dell’amministratore è ancora in discussione. Recentemente è tornata sulla questione una Corte di merito che intende far adottare quella delibera assembleare che “dovendosi occupare annualmente di detto incarico, procede nominando (di nuovo) il soggetto già in carica nell’esercizio precedente“.
La pronuncia è del Tribunale di Palermo (23/29 gennaio 2015) , e si inserisce in un filone giurisprudenziale già percorso da altri conformi precedenti di merito (nonostante il solco interpretativo più profondo sia, come si vedrà, quello contrario, e per di più di legittimità).
Nel concreto, i giudici, investiti della valutazione della validità di una delibera assembleare, hanno precisato che, per l’adozione di una decisione di conferma dell’amministratore di condominio, la normativa di riferimento è rinvenibile, quanto alla regolarità della costituzione e della votazione, nel combinato disposto degli articoli 1135 e 1136 del codice civile, e, per quanto riguarda l’individuazione quantitativa dei quorum deliberativi nel comma 3 del citato articolo 1136.
Come si vede, viene operato uno spostamento dell’individuazione della disciplina dal comma 4 (ovvero, dal richiamato comma 2) al comma 3 di tale ultima norma fondando l’operazione ermeneutica, quanto a motivazione, sul collegamento con l’articolo 1135 del codice“.

E’ ancora necessaria la maggioranza per la nomina dell’amministratore?

Cercando di interpretare le assai sintetiche affermazioni della Corte siciliana (non più ampie di quanto pocanzi riferito), può essere osservato che: a) l’articolo 1135 ricomprende tra le facoltà discrezionali dell’assemblea anche quella relativa alla “alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione”; b) l’articolo 1136, quando al comma 4 individua le materie per le quali prevedere la necessità di una maggioranza “qualificata”, cita espressamente “la nomina e la revoca” senza in alcun modo ricomprendere in detto insieme anche, appunto, la “conferma”. Da ciò non può che implicitamente derivare che i quorum maggiori non possono estendersi ad una fattispecie non citata (considerando, peraltro, la specialità della norma)”.

Pertanto, l’argomento utilizzato dalla recente pronuncia è meramente testuale, senza che ciò, tuttavia, gli abbia impedito di trovare un qualche riscontro in altri precedenti conformi provvedimenti.
Infatti, secondo il Tribunale di Roma (15 maggio 2009, n. 10701), “siccome l’articolo 1135 c.c. prevede, tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, la conferma dell’amministratore in carica, ne deriva che per tale ultima ipotesi appare sufficiente la maggioranza ordinaria di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di proprietà e non la maggioranza qualificata di almeno 500 millesimi prescritta per la nomina“.
Invece, secondo il Tribunale di Bologna (17 settembre 2009), “considerato che la distinzione tra il concetto di conferma e di nomina dell’amministratore non è puramente nominalistica, il primo presupponendo una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo, che si costituisce ex novo; la maggioranza per la conferma dell’amministratore è perciò quella semplice dell’articolo 1136 comma secondo e terzo (vale a dire, quella per convocazione)“.
A queste argomentazioni, infine, va aggiunto che “l’ulteriore considerazione secondo cui se è vero che nel sistema condominiale è pacifica l’operatività del principio della cosiddetta “prorogatio” (in virtù del quale, l’amministratore permane nella pienezza dei suoi poteri anche dopo la scadenza del mandato, a condizione – ovviamente – che non sia sostituito da altro incaricato, cioè, in assenza di decisione assembleare), per la delibera di conferma (che, invero, produce proprio i medesimi effetti giuridici) non può ritenersi sia necessaria una maggioranza “qualificata” (qual è quella rappresentata dai quorum previsti dal comma 2 dell’articolo 1136, come richiamato dal comma 4).
Tale soluzione, peraltro, potrebbe consentire anche il superamento di situazioni di stallo in quei condomìni dove l’insufficiente presenza dei partecipanti alle riunioni impedisce il raggiungimento dei quorum minimi previsti dal codice (anche per la semplice delibera di approvazione di rendiconto finale, che sovente è abbinata a quella di nomina dell’amministratore).
In ogni caso, non può ignorarsi la rilevante quantità di pronunce contrarie (di legittimità e di merito) che fronteggiano tale ultimo orientamento maggiormente liberale e che si pongono come un serio ostacolo all’adozione spensierata dell’ultima ribadita interpretazione che certamente è di più agevole gestione pratica“.

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