L’amministratore di condominio, anche se sollevato dal suo incarico, è tenuto a convocare l’assemblea per la discussione in merito al rendiconto di gestione entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura del suo esercizio. In caso contrario commetterebbe una gravissima irregolarità.
Il Caso
Però, secondo il Tribunale di Mantova, in merito alla sentenza del 22 ottobre 2015, “a questa irregolarità non corrisponde un dovere del giudice, cui viene chiesta la revoca giudiziale di disporla automaticamente”. Questo è quanto ha deciso un giudice lombardo con un decreto del 22 ottobre 2015, secondo il quale “La pronuncia in esame si pone in sostanziale contrasto con quella giurisprudenza si era già dato conto in passato e secondo la quale, invece, basta sforare il termine imposto dalla legge per poter addivenire alla revoca del mandatario”.
La decisione del Tribunale di Mantova si fonda comunque su un’interpretazione letterale dell’articolo 1120 del Codice civile che, secondo il pensiero di questo giudice, non impone alcun automatismo.
La Sentenza
Prima però di entrare nel vivo della questione è comunque utile specifica che “che le gravi irregolarità specificamente menzionate nel Codice civile e di cui può macchiarsi l’amministratore di condominio nel corso della sua gestione rappresentano semplicemente un’elencazione esemplificativa; sul punto gli addetti ai lavori non hanno dubbi. A ben leggere le norme che regolano le ipotesi di revoca giudiziale per gravi irregolarità della gestione, poi, non esiste uno specifico riferimento all’irregolarità consistente nella presentazione del rendiconto dopo centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, essendo la stessa desumibile da una lettura coordinata degli articoli 1129 e 1130 n. 10 del Codice civile. Ad ogni buon conto nelle prime applicazioni di queste norme si stava affacciando nella aule giudiziarie la tesi che ricollegava allo sforamento del predetto termine l’obbligo per il giudice di decretare la revocare dell’amministratore condominiale ritardatario (si veda il Tribunale di Taranto 21 settembre 2015 e il Tribunale di Udine 25 marzo 2014). Eppure questa tesi non era unanime e non convinceva tutti: l’irregolarità anche se tra quelle tipizzate dal legislatore deve sempre comportare un concreto pregiudizio per condurre alla revoca dell’amministratore, si diceva”.
E questo è infatti quello che da decretato il Tribunale di Mantova il 22 ottobre 2015 quando, per il collegio giudicante, la legge fino ad allora non aveva imposto alcun obbligo di revoca. Nella fattispecie, andando a vedere l’articolo 1129 del Codice civile si specifica che “la revoca dell’amministratore «può» e non «deve» essere disposta dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di gravi irregolarità nella gestione, spettando al magistrato adito un potere di valutazione in concreto dell’effettivo pregiudizio arrecato dal comportamento dell’amministratore; pregiudizio che deve essere dimostrato da chi agisce per ottenere la revoca. Insomma facoltà e non obbligo di revoca, con la conseguenza che la presentazione tardiva del rendiconto all’assemblea rispetto ai termini indicati dalla legge non è di per sé elemento sufficiente a ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore”.