La scala di accesso al tetto

La scala per accedere al tetto è di tutti anche se a costruirla fu solo il condomino dell’ultimo piano. Deve escludersi che la stabile occupazione del ballatoio tramite il manufatto possa attrarre il bene nella sfera della proprietà esclusiva: non si tratta di uso estensivo del lastrico ex articolo 1102 Cc.

MERCOLEDI’ 04 MARZO 2015

La scala che conduce al lastrico solare di proprietà comune appartiene a tutti, anche se a realizzarla materialmente fu uno solo dei condomini: la costruzione, che pure ha determinato l’occupazione stabile di una parte del ballatoio, non può infatti essere considerata ex articolo 1102 Cc l’espressione di un uso intensivo della cosa comune – nella specie il tetto dell’edificio – tale da attrarre il bene nella sfera della proprietà esclusiva di chi l’ha promossa in prima persona. È quanto emerge dalla sentenza 4372/15, pubblicata il 4 marzo dalla seconda sezione civile della Cassazione. Utilizzo e limiti È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il ricorso di uno dei condomini che, dopo le infiltrazioni d’acqua in casa, non ha potuto salire sul tetto con la scala a chiocciola che sta nel ballatoio: il vicino “ostruzionista” l’ha chiusa con tanto di lucchetti.

A realizzare il passaggio che conduce al lastrico solare di proprietà comune fu quest’ultimo, uno degli originari comproprietari dell’immobile, prima della divisione del fabbricato. Ma in mancanza di titolo contrario la scala deve ritenersi appartenente a tutti perché insiste sul ballatoio comune e conduce al tetto, che pure non è di proprietà esclusiva.

E deve escludersi che possa essere usucapita la parte di bene comune che risulta occupata mediante il manufatto: l’uso della cosa comune, infatti, è regolato dall’articolo 1102 Cc e sottoposto a due limiti fondamentali laddove ogni condomino non può alterarne la destinazione d’uso né impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto; i paletti posti dalla disposizione, spiegano gli “ermellini”, devono essere considerati nel concreto: mai il singolo condominio può attrarre la cosa comune o una parte di essa nell’orbita della propria disponibilità esclusiva sottraendola al godimento degli altri. E dunque il condomino dell’ultimo piano, che pure ha costruito personalmente la scala a chiocciola verso il tetto, non può impedire al vicino di salire sul lastrico solare per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua. In ogni caso i condomini hanno il diritto di partecipare ai vantaggi dell’innovazione che può essere rappresentata dalla scala contribuendo alle spese di installazione e di manutenzione. Parola al giudice del rinvio.

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.