Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 40/15; depositata l’8 gennaio
L’amministratore è legittimato a proporre azione di rivendica dei beni comuni quando sia stato a ciò autorizzato dall’assemblea del condominio con deliberazione presa a maggioranza. Si presume che i beni indicati nell’art. 1117 c.c. siano condominiali; di conseguenza, l’amministratore che agisce per la rivendica di spazi comuni, non deve farsi carico di dimostrare che tali beni rientrino nella disponibilità del condominio.