Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16/02/2017 n° 4183
In tema di ripartizione delle spese di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza a livello, di uso esclusivo di un solo condomino, non devono contribuire agli esborsi unicamente i proprietari delle unità immobiliari sottostanti – che fruiscono della copertura – ma tutti i condomini se il regolamento di natura contrattuale dispone in tal senso.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2017, n. 4183.