Lo stalking condominiale è una forma di molestia reiterata e sistematica che si manifesta all’interno del contesto abitativo comune.
Le vittime possono essere altri condomini oppure lo stesso amministratore di condominio, oggetto di attacchi personali, diffamazione e minacce, che vanno ben oltre il legittimo diritto di critica.
Stalking tra condomini
Lo stalking tra condomini può esprimersi attraverso una varietà di comportamenti:
- Pedinamenti o appostamenti nelle aree comuni.
- Insulti ripetuti e aggressioni verbali.
- Telefonate moleste, anche anonime.
- Diffamazione mediante volantini, social o chat condominiali.
- Atti vandalici o danneggiamenti alle proprietà.
- Riprese audio-video non autorizzate.
Secondo l’art. 612-bis c.p., il reato di atti persecutori si configura quando tali condotte determinano nella vittima uno stato di grave ansia, timore per la propria incolumità o un cambiamento delle abitudini di vita.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 28340/2019: ha confermato l’arresto di un condomino per atti persecutori verso un vicino, sfociati in un contesto di tensione permanente all’interno del condominio.
Stalking condominiale contro l’amministratore
Anche l’amministratore di condominio può essere vittima di stalking da parte di singoli condomini, specie quando vi è un’escalation di conflittualità personale travestita da pretestuosa contestazione professionale.
Le condotte più frequenti includono:
- Invio continuo di email o messaggi diffamatori.
- Minacce personali e aggressioni verbali durante o dopo le assemblee.
- Denunce infondate e reiterate agli organi giudiziari o tributari.
- Diffusione di notizie false tra i condomini per screditarne l’immagine.
- Comportamenti intimidatori, anche tramite social network o gruppi WhatsApp condominiali.
Queste condotte, se reiterate e riconducibili a un intento persecutorio, possono configurare il reato di stalking, con possibilità per l’amministratore di agire in sede penale e civile.
Tribunale di Napoli, Sent. 25.05.2022: ha riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori nei confronti di un amministratore sottoposto a sistematiche aggressioni verbali, mail diffamatorie e minacce da parte di un condomino, condannato anche al risarcimento del danno.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 21153/2019: ha ritenuto punibile il condomino che perseguitava l’amministratore con telefonate notturne, accuse infondate e appostamenti sotto casa, qualificando il comportamento come persecutorio ai sensi dell’art. 612-bis c.p.
Come Tutelarsi
Le vittime di stalking condominiale – siano esse condomini o amministratori – possono:
- Raccogliere prove: email, messaggi, registrazioni, testimonianze.
- Presentare querela presso le forze dell’ordine o la Procura.
- Richiedere l’ammonimento del Questore.
- Agire in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- Chiedere l’adozione di provvedimenti urgenti (ex art. 700 c.p.c.) per inibire condotte moleste in attesa della decisione definitiva.
Risarcimento dei danni
Il risarcimento può comprendere:
- Danno patrimoniale: spese legali, danni materiali.
- Danno morale: sofferenze psichiche.
- Danno all’immagine e professionale, in caso di amministratore ingiustamente diffamato.
- Danno esistenziale: limitazioni alla libertà personale e alle normali attività quotidiane.
Conclusione
Lo stalking condominiale è una realtà sempre più diffusa, alimentata da tensioni interpersonali e da una distorta percezione del “diritto di critica”. Sia i condomini che gli amministratori devono essere consapevoli che certi comportamenti, se reiterati, travalicano la soglia della legittimità e integrano veri e propri illeciti penali.
È fondamentale, dunque, promuovere la cultura del rispetto e della mediazione, avvalendosi di strumenti giuridici e associativi per prevenire e contrastare questi fenomeni.