«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di assemblee condominiali)
1. All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini”».
Per la validità delle assemblee online sarà pertanto necessario l’assenso preventivo della sola maggioranza dei condòmini e non più dell’unanimità.