Stop alla delibera che blocca l’installazione, il legislatore agevola le fonti rinnovabili. Ma l’assemblea con maggioranza qualificata può pretendere garanzie per la sicurezza e il decoro.
L’assemblea condominiale non può bloccare il proprietario esclusivo che intende montare sul tetto comune dell’edificio i pannelli fotovoltaici per produrre da sé l’energia elettrica a suo uso e consumo. E ciò grazie all’articolo 1122 bis Cc introdotto dalla riforma del condominio: il legislatore, infatti, guarda con favore al ricorso alle fonti rinnovabili perché non inquinano e dunque non solo consente ma ne incoraggia l’installazione sulle parti comuni degli edifici. L’assemblea, tuttavia, può imporre modalità alternative per l’esecuzione del progetto se raggiunge la maggioranza qualificata della maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. È quanto emerge dalla sentenza 11707/14, pubblicata dalla tredicesima sezione del tribunale di Milano (giudice Giacomo Rota). Tutela anti-danni Accolto il ricorso del proprietario esclusivo che ha presentato il progetto: vuole installare ben otto pannelli sul lastrico solare, che rientra fra le parti comuni del fabbricato. Ed è invalida la delibera adottata che nega l’autorizzazione perché l’assemblea non ha la facoltà di bloccare l’iniziativa in base all’articolo 1122 bis Cc: anzi, la ratio della disposizione è proprio facilitare il ricorso all’energia pulita e ridurre i consumi e la bolletta elettrica. Non c’è prova, peraltro, che l’installazione prefigurata dal proprietario esclusivo possa arrecare un danno al decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea, dal canto suo, deve raggiungere l’elevata maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, Cc per imporre ai lavori cautele tali da tutelare la stabilità del fabbricato, la sicurezza dei residenti e l’armonia delle linee architettoniche dell’edificio. E a richiesta può provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare salvaguardando le diverse forme di utilizzo che sono autorizzate dal regolamento condominiale o risultano già in atto. Senza dimenticare che la maggioranza qualificata consente all’assemblea di imporre che l’interessato presti un’adeguata garanzia per mettersi al riparo da eventuali danni durante dopo i lavori. Al condominio non resta che pagare le spese di giudizio.