impossibile bocciare la proposta di fare i turni se il parcheggio condominiale non è sufficiente per tutti

Il garage condominiale non è una proprietà esclusiva ma collettiva e no, non conta se all’atto della compravendita siano stati o meno indicati i singoli posti auto. In questo modo viene annullata la delibera adottata in violazione dell’articolo 1102 Cc. Per cui adesso è legittimo stabilire dei turni per l’utilizzo del parcheggio condominiale in assenza di spazio sufficiente a soddisfare le esigenze dei singoli condomini. In sintesi, se il parcheggio condominiale non basta per tutti, meglio ricorrere ai turni.

Se il parcheggio condominiale non è sufficiente per tutti, meglio ricorrere ai turni

Infatti, in assenza di prova di diverso titolo esclusivo, l’area garage di un condominio va comunque considerata area comune ed è pertanto oggetto di uso paritario da parte di tutti i condomini. Ciò è quanto disposto dall’articolo 1102 Cc. Al riguardo, invece, la Suprema Corte ha affermato che «l’uso diretto del bene può essere frazionato laddove vi siano i presupposti di fatto per un godimento separato senza alterazione della destinazione della cosa oppure turnato laddove sia impossibile l’uso simultaneo di un res communis ed allora si determina un avvicendamento dei singoli condomini nel godimento del bene».

La sentenza: se il parcheggio condominiale non è sufficiente per tutti, meglio ricorrere ai turni!

Questo è quanto affermato dalla sentenza 309/16 della quinta sezione civile del tribunale di Roma che ha deciso di accogliere il ricorso di una condomina e di annullare la precedente delibera dell’assemblea con la quale era stata rigettata la sua proposta di «una sostituzione dell’assegnazione temporanea o in subordine della turnazione» dei posti auto. Tale delibera, quindi, “violava il suo diritto al pari uso dei beni comuni ai sensi dell’articolo 1102 Cc. Pertanto a nulla valeva quanto eccepito dagli altri condomini circa il fatto che il contratto di compravendita indicasse l’uso di un determinato posto auto visto che l’area è comune e divisa per quote. Nel caso specifico i condomini erano nove, tutti con diritto al pari uso dell’autorimessa che però non aveva gli spazi necessari. Inutile invocare un diritto di usucapione“. Pertanto, secondo quanto stabilito dalla sentenza del tribunale di Roma, la ricorrente ha lo stesso diritto degli altri e quindi da ora in poi, in quel condominio,  bisognerà parcheggiare a turno. in modo che tutti i condomini possono utilizzare il garage allo stesso modo.

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